Progetto posto in consultazione - ORCN
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 8 Premio della Confederazione per gli impianti nucleari
(art. 12 LRCN)
1Il calcolo del premio della Confederazione che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato nell’allegato.
2La determinazione del premio della Confederazione per l’anno successivo è effettuata dall’UFE al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.
3Il premio della Confederazione per un impianto nucleare è calcolato pro rata temporis secondo il capoverso 1 se:
a. l’impianto nucleare secondo l’articolo 1 lettera a viene messo fuori esercizio definitivamente (impianto nucleare in fase di disattivazione);
b. l’impianto nucleare in fase di disattivazione non presenta più elementi di combustibile e quindi ad esso si applica un importo di copertura ridotto secondo l’articolo 2 capoverso 1bis.
4Il premio della Confederazione di cui al capoverso 3 è fissato prima della rispettiva data di riferimento.
Art. 9 Premio della Confederazione per i trasporti di sostanze nucleari
(art. 12 LRCN)
1Il calcolo del premio della Confederazione per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato nell’allegato.
2La determinazione provvisoria del premio della Confederazione per l’anno successivo è effettuata dall’UFE al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo.
3La determinazione provvisoria è effettuata sulla base dei trasporti pianificati per l’anno successivo.
4Al termine dell’esercizio annuale, l’UFE calcola i premi della Confederazione definitivi sulla base dei trasporti realmente effettuati nell’esercizio annuale. La determinazione definitiva del premio della Confederazione è effettuata al più tardi entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai premi della Confederazione fissati ai sensi del capoverso 2 sono rimborsate o riscosse successivamente.
Art. 10 Obbligo di notifica
1Gli esercenti di impianti nucleari devono comprovare annualmente l’adempimento del loro obbligo di copertura ai sensi dell’articolo 9 LRCN.
2Per gli impianti nucleari, essi presentano all’UFE la necessaria prova che dispongono di un’assicurazione per l’anno successivo al più tardi entro il 15 dicembre.