Progetto posto in consultazione - ORCN
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3Per i trasporti di sostanze nucleari, essi presentano all’UFE le necessarie prove che dispongono di un’assicurazione per i trasporti da loro pianificati per l’anno successivo al più tardi entro il 15 dicembre e notificano inoltre all’UFE:
a. al più tardi entro il 31 gennaio il numero di trasporti effettuati nell’esercizio annuale trascorso;
b. al più tardi entro il 15 gennaio il numero di trasporti pianificati per l’anno successivo.
4Nella notifica di cui al capoverso 3 devono essere indicate separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3.
Art. 11 Valuta e scadenza del premio della Confederazione
1L’UFE riscuote il premio della Confederazione in franchi svizzeri. La conversione da euro a franchi svizzeri avviene in base al cambio medio annuo degli ultimi dodici mesi. Il cambio medio annuo è calcolato sulla base dei corsi medi mensili pubblicati dalla Banca nazionale svizzera.
2Il premio della Confederazione è pagabile 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della decisione.
Art. 17 cpv. 1 lett. a
1Vengono accreditati al Fondo:
a. i premi della Confederazione versati dalle persone civilmente responsabili (art. 8 e 9);
Titolo dopo l’art. 19
Sezione 6: Provvedimenti per assicurare le prove
(art. 20 LRCN)
Art. 19a
1Quando si verifica un incidente nucleare di una certa gravità, il DATEC ordina un’indagine.
2Mediante diffida pubblica invita tutte le persone che hanno subito un danno nucleare, o che potrebbero averlo subito, a notificarlo. Il DATEC fissa il termine entro il quale deve essere effettuata la notifica.
3La diffida pubblica deve contenere in particolare le seguenti informazioni:
a. il termine di notifica;
b. il servizio o i servizi a cui presentare la notifica;