Rapporto esplicativo - OEn

Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione di

novembre 2026 dell’ordinanza sull’energia (OEn)

4. Commento ai singoli articoli

Art. 6 cpv. 2

Per ridurre al minimo l’onere a carico dei produttori, del settore e delle autorità, la verifica della plausibilità dei dati di produzione nel sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti si baserà su documenti e informazioni già disponibili. Una di queste informazioni è la quantità di gas rinnovabile immessa in rete, di cui dispone il gestore di rete. Questi dati devono ora essere notificati annualmente all’organo d’esecuzione.

Art. 9aquinquiesAmmontare della garanzia secondo l’articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl

La garanzia deve corrispondere a una volta e mezza il costo delle ulteriori misure di compensazione menzionate nella legge. Il legislatore ha già fissato un importo relativamente elevato per la garanzia. Non è opportuno aumentare il fattore oltre il valore indicato nella legge.

Nei casi in cui i costi presumibili delle misure di compensazione non siano ancora chiari, ad esempio perché, nonostante gli sforzi profusi, le proposte del promotore di progetto e delle organizzazioni ambientaliste divergono molto tra loro, l’autorità competente deve potersi basare su un’altra grandezza di riferimento per determinare l’importo della garanzia. Al momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia, determinante per la definizione delle misure di compensazione, è noto l’ammontare dei costi delle misure di sostituzione ai sensi dell’articolo 18 capoversi 1bise 1terdella legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). È quindi opportuno utilizzare i costi delle misure di sostituzione necessarie come grandezza di riferimento.

Con l’attuazione delle misure di sostituzione, le ripercussioni della centrale elettrica sugli interventi in spazi vitali degni di protezione risultano già compensate. Le ulteriori misure di compensazione vanno pertanto oltre il necessario. Un valore eccessivamente elevato renderebbe i progetti troppo onerosi. Una garanzia fissata a un livello troppo basso potrebbe generare un onere supplementare per i Cantoni, poiché ridurrebbe l’incentivo a raggiungere rapidamente un accordo attraverso ulteriori misure di compensazione, come auspicato dal legislatore, invece di procedere al versamento della garanzia. Con una garanzia del 75 per cento dei costi delle misure di sostituzione si tiene adeguatamente conto di entrambi gli aspetti.

Nei casi in cui, al momento dell’autorizzazione edilizia, non sia ancora possibile determinare i costi delle ulteriori misure di compensazione e l’ammontare della garanzia venga pertanto fissato sulla base delle misure di sostituzione, può accadere che, nel corso della pianificazione successiva, vengano sviluppate ulteriori misure di compensazione i cui costi, una volta determinati in via definitiva, non corrispondono all’ammontare della garanzia stabilito inizialmente. Se a questo punto permane un motivo oggettivo per cui le ulteriori misure di compensazione non possano essere autorizzate con decisioni passate in giudicato, è necessario adeguare la garanzia. Nei casi in cui la garanzia risulti più elevata rispetto ai costi ormai noti delle ulteriori misure di compensazione, il promotore del progetto è tenuto a versare al Cantone la differenza rispetto all’importo della garanzia ricalcolato sulla base dei costi delle ulteriori misure di compensazione (lett. a). Qualora invece l’importo ricalcolato sia inferiore a quello della cauzione, al promotore del progetto viene restituito l’importo (lett. b).

Art. 9asexiesProcedura in presenza di motivi oggettivi secondo l’articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl

Capoverso 1: per la definizione delle ulteriori misure di compensazione è determinante il momento del rilascio dell’autorizzazione edilizia.