Rapporto esplicativo - OEn
Consultazione 2026/11: Modifiche alle ordinanze nell'ambito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) con entrata in vigore il 1° gennaio 2027 · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente la revisione di
novembre 2026 dell’ordinanza sull’energia (OEn)
Capoverso 2: se si raggiunge un accordo attraverso ulteriori misure di compensazione, queste saranno decise unitamente all’autorizzazione edilizia. Per la realizzazione delle misure potrebbero essere necessarie ulteriori procedure o autorizzazioni. Un accordo attraverso ulteriori misure di compensazione può essere raggiunto anche dopo il rilascio dell’autorizzazione edilizia. In questi casi il concessionario deve fare approvare anche le ulteriori misure di compensazione dall’autorità cantonale competente. Nei casi in cui, sulla base dei costi determinati successivamente per le ulteriori misure di compensazione, la garanzia si discosti dall’importo calcolato originariamente, viene compensata la differenza tra il promotore del progetto e il Cantone.
Capoverso 3: nell’elenco non esaustivo di cui all’articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl non è contemplata l’eventualità che i gruppi di interesse non riescano a raggiungere un accordo sulle ulteriori misure di compensazione necessarie. Una simile situazione rappresenta tuttavia un rischio significativo di blocco dei progetti. Dalle fonti legislative risulta che non era intenzione del legislatore che l’assenza di un accordo potesse generare ritardi nella realizzazione dei progetti di centrali elettriche. Pertanto, ai sensi dell’articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl, nell’ordinanza deve essere menzionato esplicitamente il motivo oggettivo che giustifica una garanzia. Ciò in aggiunta ai quattro motivi oggettivi elencati al capoverso 3 lettera f (impossibilità o ritardi nella riservazione di terreni, impossibilità di realizzazione a causa dell’assenza di garanzie per il finanziamento dei costi residui ecc.). Che l’elenco al capoverso 3 lettera f non sia esaustivo risulta dal termine «in particolare» che lo introduce.
Presupposto per il motivo oggettivo del mancato accordo è che le parti interessate (concessionario, organizzazioni ambientaliste e Cantone) non riescano a mettersi d’accordo sulle misure di compensazione entro un termine adeguato. Non è possibile definire in valori assoluti la durata di un termine adeguato. A seconda della dimensione e della complessità del progetto, possono essere considerati adeguati termini di durata diversa. È tuttavia importante che le parti interessate avviino per tempo la ricerca di ulteriori misure di compensazione. Queste ultime devono essere disposte secondo l’articolo 9a capoverso 3 lettera f LAEl solo con il rilascio dell’autorizzazione edilizia. Se al momento della presentazione della domanda di costruzione del progetto non è ancora stato raggiunto un accordo sulle ulteriori misure di compensazione, il termine adeguato di cui al capoverso 3 può considerarsi rispettato.
Inoltre, deve essere garantito che le ulteriori misure di compensazione proposte dal concessionario soddisfino, secondo l’autorità cantonale competente, i requisiti di cui all’articolo 9aquaterOEn; occorre pertanto assicurare che il concessionario presenti un pacchetto di misure di compensazione adeguato.
Questi requisiti consentono di garantire che i gestori conducano le trattative in modo serio e che la procedura non venga prolungata senza giustificazione.
Oltre al mancato accordo sulle misure, può verificarsi anche una situazione in cui gli stakeholder sono sostanzialmente d’accordo sull’entità delle ulteriori misure di compensazione, ma nel Cantone interessato non è possibile individuare misure adeguate di tale entità. Dal punto di vista del Consiglio federale, si tratta di una circostanza che rientra tra i motivi su cui il richiedente non può influire (art. 9a cpv. 3 lett. f
n. 4 LAEl) e costituisce perciò un motivo oggettivo per il versamento di una garanzia. Pertanto, sotto questo profilo, non si ravvisa un ulteriore fabbisogno di regolamentazione a livello di ordinanza. In tali casi, il richiedente deve dimostrare in modo credibile di avere portato avanti con serietà la ricerca delle relative misure di compensazione.
Capoverso 4: la disposizione stabilisce che la garanzia è rimborsata se le ulteriori misure di compensazione vengono attuate al più tardi entro la messa in esercizio ufficiale delle centrali elettriche. In caso contrario l’importo spetta al Cantone, che deve utilizzarlo in modo vincolato per l’attuazione di ulteriori misure di compensazione e per coprire i propri costi.
È possibile che un concessionario, a cui le ulteriori misure di compensazione secondo il capoverso 2 sono state approvate successivamente, non ne abbia ancora completato l’attuazione al momento della