Progetto posto in consultazione - OEm-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 6 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità LCart 251.2
Sezione 4: Indennità per i testimoni e le persone informate sui fatti
Art. 15 Principio
I testimoni hanno diritto a un’indennità e al rimborso delle spese necessarie e comprovate.
Art. 16 Indennità per i testimoni
1I testimoni ricevono un’indennità:
a. tra 30 e 100 franchi se il tempo dedicato alla procedura, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata; o
b. tra 50 e 150 franchi al giorno se il tempo dedicato alla procedura è superiore alla mezza giornata.
2In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un’indennità compresa tra 25 e 150 franchi all’ora. Se delle circostanze particolari lo giustificano, può essere indennizzata la perdita di guadagno effettiva.
Art. 17 Esborsi
1L’indennità per le spese è retta dall’articolo 11.
2Un testimone che, a causa di malattia, d’infermità, dell’età o di altri motivi, deve servirsi di un mezzo di trasporto particolare, ha diritto al rimborso delle spese sostenute a tal fine.
3Se, a causa di circostanze particolari, un testimone necessita di essere accompagnato, l’accompagnatore ha diritto alla stessa indennità prevista per i testimoni.
Art. 18 Indennità per le persone informate sui fatti e altri terzi
Le persone informate sui fatti o altri terzi convocati per un interrogatorio hanno diritto alla stessa indennità prevista per i testimoni.
Sezione 5: Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori
Art. 19 Indennità per i periti
1I periti incaricati dalle autorità in materia di concorrenza ricevono un’indennità in funzione del tempo impiegato per l’esecuzione del mandato.
2La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l’indennità corrisponde alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo.
3L’indennità è fissata sulla base della nota delle spese presentata dal perito.
4In caso di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dell’imposta dovuta dal perito è aggiunto all’indennità.