Progetto posto in consultazione - OEm-LCart

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 6 pagine

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Ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità LCart 251.2

Sezione 4: Indennità per i testimoni e le persone informate sui fatti

Art. 15 Principio

I testimoni hanno diritto a un’indennità e al rimborso delle spese necessarie e comprovate.

Art. 16 Indennità per i testimoni

1I testimoni ricevono un’indennità:

a. tra 30 e 100 franchi se il tempo dedicato alla procedura, compreso quello necessario per la trasferta, non è superiore alla mezza giornata; o

b. tra 50 e 150 franchi al giorno se il tempo dedicato alla procedura è superiore alla mezza giornata.

2In caso di perdita di guadagno, i testimoni ricevono un’indennità compresa tra 25 e 150 franchi all’ora. Se delle circostanze particolari lo giustificano, può essere indennizzata la perdita di guadagno effettiva.

Art. 17 Esborsi

1L’indennità per le spese è retta dall’articolo 11.

2Un testimone che, a causa di malattia, d’infermità, dell’età o di altri motivi, deve servirsi di un mezzo di trasporto particolare, ha diritto al rimborso delle spese sostenute a tal fine.

3Se, a causa di circostanze particolari, un testimone necessita di essere accompagnato, l’accompagnatore ha diritto alla stessa indennità prevista per i testimoni.

Art. 18 Indennità per le persone informate sui fatti e altri terzi

Le persone informate sui fatti o altri terzi convocati per un interrogatorio hanno diritto alla stessa indennità prevista per i testimoni.

Sezione 5: Indennità per i periti, gli interpreti e i traduttori

Art. 19 Indennità per i periti

1I periti incaricati dalle autorità in materia di concorrenza ricevono un’indennità in funzione del tempo impiegato per l’esecuzione del mandato.

2La tariffa dipende dalle conoscenze specialistiche necessarie e dalla difficoltà della prestazione richiesta; se il perito è un libero professionista, l’indennità corrisponde alle tariffe in uso nel ramo oppure è stabilita secondo accordo.

3L’indennità è fissata sulla base della nota delle spese presentata dal perito.

4In caso di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dell’imposta dovuta dal perito è aggiunto all’indennità.