Progetto posto in consultazione - OEm-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 6 pagine
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251.2 Cartelli
Sezione 2: Emolumenti
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
2Si applica una tariffa oraria che varia da 100 a 400 franchi. L’importo è fissato in base alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo.
3 Gli emolumenti coprono le spese usuali, come le spese per il personale, i locali, il materiale nonché le spese postali e di comunicazione.
Art. 4 Esborsi
Oltre agli esborsi secondo l’OgeEm sono considerati esborsi:
a. le indennità per i periti e gli interpreti;
b. le indennità per i testimoni, le persone informate sui fatti o altri terzi;
c. i costi per effettuare perquisizioni; e
d. le spese di traduzione; le spese di traduzione da una lingua ufficiale a un’altra non sono considerate esborsi.
Art. 5 Esenzione dagli emolumenti per le autorità
1 Le autorità federali e, in caso di reciprocità, i Cantoni, i Comuni e gli organi intercantonali non pagano alcun emolumento se non esercitano attività imprenditoriali.
2 Se un’autorità incarica la COMCO di redigere un parere e se i relativi costi possono essere rifatturati a un terzo, la COMCO riscuote emolumenti per la redazione del parere.
Art. 6 Emolumenti in caso di procedure prive di oggetto
Se una procedura diviene priva di oggetto, gli emolumenti sono addossati all’impresa il cui comportamento ha determinato tale esito. Se la procedura diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a un’impresa, gli emolumenti sono addossati tenuto conto dello stato delle cose prima che la procedura divenisse priva di oggetto.