Progetto posto in consultazione - OEm-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 6 pagine
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251.2 Cartelli
5Salvo diverso accordo, l’indennità per gli esborsi è retta dall’articolo 11.
Art. 20 Indennità per gli interpreti e i traduttori
1Gli interpreti ricevono un’indennità compresa tra 60 e 120 franchi all’ora. La tariffa dipende dalla formazione e dall’esperienza professionale.
2I traduttori ricevono un’indennità corrispondente alle tariffe in uso nel ramo.
3In caso di assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, l’ammontare dell’imposta dovuta dall’interprete o dal traduttore è aggiunto all’indennità.
4Salvo diverso accordo, l’indennità per gli esborsi è retta dall’articolo 11.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 25 febbraio 19986 sugli emolumenti LCart è abrogata.
Art. 22 Disposizione transitoria
Se al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell’entrata in vigore si applicano le disposizioni del diritto previgente relative al calcolo degli emolumenti.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il […].
6 RU 1998 919; RU 2004 1391; RU 2006 2637; RU 2024 677.