Progetto posto in consultazione - OEm-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 6 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
251.2 Cartelli
Art. 11 Esborsi dei rappresentanti
1Gli esborsi sono rimborsati secondo le spese effettivamente sostenute. Sono rimborsati al massimo:
a. per i viaggi: le spese per l’utilizzo dei trasporti pubblici in prima classe;
b. per i viaggi in aereo dall’estero: il biglietto del volo in classe economica a una tariffa vantaggiosa;
c. per il pranzo e la cena: 25 franchi per pasto; e
d. per i pernottamenti, prima colazione compresa: 170 franchi a notte.
2Invece che per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, può essere accordata a titolo eccezionale, in particolare in caso di notevole risparmio di tempo, un’indennità per l’utilizzo del veicolo privato. Tale indennità è fissata in funzione dei chilometri percorsi, conformemente all’articolo 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 20015 concernente l’ordinanza sul personale federale.
Art. 12 Esborsi dell’impresa
1Se l’impresa deve sostenere spese necessarie, le spese di cui all’articolo 11 che superano i 100 franchi sono rimborsate.
2All’impresa non rappresentata professionalmente in giudizio può essere accordata un’adeguata indennità d’inconvenienza per le spese sostenute.
Art. 13 Determinazione delle spese ripetibili
1La COMCO decide in merito alle spese ripetibili di regola nella decisione finale.
2L’impresa che chiede il rimborso delle spese ripetibili deve presentare alla segreteria, insieme alla sua presa di posizione sulla proposta della segreteria di cui all’articolo 30 capoverso 2 LCart, una nota particolareggiata delle spese. Per le spese successive, può presentare alla COMCO una nota complementare delle spese prima della decisione di quest’ultima.
3In mancanza di una nota delle spese, la COMCO fissa l’indennità sulla base degli atti.
Art. 14 Spese ripetibili in caso di procedure prive di oggetto
Se una procedura diviene priva di oggetto, la COMCO esamina se devono essere accordate spese ripetibili. Per la determinazione delle spese ripetibili si applica per analogia l’articolo 6.