Progetto posto in consultazione - OEm-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 6 pagine
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Ordinanza sugli emolumenti e sulle indennità LCart 251.2
Sezione 3: Spese ripetibili
Art. 7 Diritto alle spese ripetibili
1 La COMCO può accordare all’impresa le spese ripetibili.
2Se un’inchiesta è abbandonata solo in parte, sono rimborsate le spese necessarie imputabili alla parte della procedura che è stata abbandonata.
3 Se l’impresa ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o se ha con temerarietà intralciato o prolungato l’inchiesta, la concessione delle spese ripetibili è interamente o parzialmente rifiutata.
4 Se i costi sono relativamente modesti, si può rinunciare ad accordare spese ripetibili.
Art. 8 Composizione delle spese ripetibili
1Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza ed eventuali altri esborsi.
2Le spese che non risultano indispensabili per far valere o difendere in modo adeguato ed efficace un diritto in un caso concreto non vengono rimborsate.
Art. 9 Spese di rappresentanza
1Le spese di rappresentanza comprendono:
a. l’onorario dell’avvocato o l’indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati;
b. gli esborsi quali, in particolare, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio e le spese di porto; e
c. l’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta per le spese di cui alle lettere a e b, purché la stessa non sia già stata considerata.
2Non sono considerate rappresentanti le persone che hanno un rapporto di lavoro con l’impresa interessata.
Art. 10 Onorario dell’avvocato e indennità dei mandatari professionali che
non sono avvocati
1L’onorario dell’avvocato e l’indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte.
2La tariffa oraria per gli avvocati secondo secondo l’articolo 2 capoverso 1 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati varia da un minimo di 200 a un massimo di 400 franchi, per i mandatari professionali che non sono avvocati da un minimo di 100 a un massimo di 300 franchi. L’imposta sul valore aggiunto non è compresa in queste tariffe.
3Il tempo di viaggio è compensato alla metà della tariffa oraria di cui al capoverso 2.