Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/18: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni · 51 pagine

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4.3 Modifica dell’OPre

Art. 8a, rubrica, e cpv. 5

La rubrica di questo articolo viene modificata in «Procedura per la valutazione dei bisogni», perché ora l’articolo 8b, così come già in precedenza il presente articolo 8a, riguarda le cure sia a domicilio sia in casa di cura per cui l’attuale denominazione generica «Valutazione dei bisogni» non è più adeguata. Gli articoli 8a e 8b vengono riordinati. L’articolo 8a descrive la procedura generale di valutazione dei bisogni e rimane sostanzialmente invariato, fatta eccezione per il vigente capoverso 5 che, poiché definisce i requisiti minimi per gli strumenti utilizzati, viene spostato nell’articolo 8b con lo stesso contenuto.

Art. 8b Strumenti per la valutazione dei bisogni

L’articolo 8b attualmente definisce i requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cura. Ora tali requisiti valgono anche per la valutazione dei bisogni nel settore delle cure a domicilio, per cui il titolo dell’articolo viene modificato.

Il capoverso 1 stabilisce che per le cure a domicilio, da un lato, e nelle case di cura, dall’altro, deve essere utilizzato un unico strumento in tutta la Svizzera.

Il capoverso 2 stabilisce che i due strumenti elencati nel capoverso 1 devono basarsi su una metodologia comparabile, affinché entrambi valutino la stessa situazione medica e infermieristica dal punto di vista dei bisogni di cure nel modo più comparabile possibile, indipendentemente dal luogo in cui le cure vengono fornite, se a domicilio o in una casa di cura.

Il capoverso 3 definisce i requisiti che entrambi gli strumenti devono soddisfare. La lettera a riprende il requisito attuale per la valutazione dei bisogni nelle case di cura, in base al quale gli strumenti devono distinguere tra le prestazioni di cura LAMal e le altre prestazioni. La lettera b stabilisce che devono distinguere almeno tra i tre generi di prestazione «valutazione, consigli e coordinamento», «esami e cure» e «cure di base». La lettera c esige che indichino il tempo che si prevede sarà necessario per coprire i bisogni di cure valutati. Tale indicazione può essere effettuata direttamente dagli strumenti oppure tramite algoritmi a essi collegati e calibrati per esempio mediante studi dei tempi. La lettera d riprende senza modificarne il contenuto il requisito attualmente formulato nell’articolo 8a capoverso 5, in base al quale gli strumenti devono consentire la creazione di indicatori della qualità per mezzo di dati di routine.

Le condizioni quadro per l’utilizzo di due strumenti a livello nazionale (uno per le cure a domicilio e uno per le cure nelle case di cura) e i requisiti che essi devono soddisfare sono quindi definiti. Nella pratica, la scelta del sistema da utilizzare dipenderà sostanzialmente dalle decisioni dell’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura. Al suo interno, essa potrà stabilire norme in materia di registrazione dei dati. Pertanto, se occorrerà comunicarle dati inerenti ai bisogni di cure, essa potrà anche stabilire quale strumento dovrà essere utilizzato per rilevarli affinché sia garantito che nello sviluppo della tariffa vengano considerati solo dati comparabili a livello nazionale. Sarebbe utile se l’organizzazione tariffale chiarisse tali prescrizioni entro la fine del 2028 e le comunicasse ai fornitori di prestazioni.