Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/20: Modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 12 pagine
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Convenzione istitutiva dell’AELS. Gli altri accordi interessati disciplinano in particolare l’assistenza reciproca in materia di prestazioni in caso di infortuni professionali (e non professionali, ai sensi della legislazione svizzera) verificatisi sul territorio dell’altro Stato: in ogni caso le cure sono fornite secondo il diritto nazionale dello Stato contraente di soggiorno.
Inoltre, la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 102, del 28 giugno 195214, concernente le norme minime della sicurezza sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nonché il Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa del 16 aprile 196415. La parte VI di questi due strumenti, accettata dalla Svizzera, riguarda le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, ma non prevede norme sull’oggetto della presente revisione.
Ne consegue che l’assunzione dei costi delle conseguenze dei danni alla salute derivanti da aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale da parte dell’assicurazione infortuni secondo la LAINF è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.
4.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto rispetta questa disposizione.
4.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., per limitare le spese le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, il presente progetto non è subordinato al freno alle spese.
4.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
Il progetto non comporta alcuna modifica della ripartizione dei compiti né dell’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni. Gli adeguamenti non prevedono neppure un trasferimento di competenze.
4.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non prevede aiuti finanziari né indennità ai sensi della legge del 5 ottobre 199016 sui sussidi.
4.7 Delega di competenze legislative
14 RS 0.831.102
15 RS 0.831.104
16 RS 616.1 11/12