Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/20: Modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 12 pagine

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1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Per garantire che la violenza carnale sia sempre riconosciuta come infortunio in senso giuridico, anche se la vittima era incapace di discernimento o inetta a resistere a causa di sottomissione chimica, è stata esaminata la possibilità di modificare la LPGA, in particolare l’articolo 4 relativo alla nozione giuridica di infortunio. Questa soluzione è stata tuttavia scartata perché non pertinente, in quanto la definizione generale dell’articolo in questione non consente di definire casi particolari. Inoltre, la revisione della condizione di immediatezza potrebbe comportare un’estensione della nozione giuridica di infortunio e l’obbligo per gli assicuratori-infortuni di assumere i costi di altri eventi che non rientrano tra quelli oggetto della correzione da apportare.

Un’altra possibilità esaminata è stata quella di modificare l’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF). Tuttavia, nessuna norma di delega conferisce al Consiglio federale la competenza, a livello di ordinanza, di obbligare gli assicuratori-infortuni ad assumere i costi di eventi che non soddisfano i criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio ai sensi della LPGA. La semplice abilitazione a emanare disposizioni d’esecuzione non è sufficiente. In effetti, mediante ordinanza non è possibile integrare nel campo di applicazione dell’assicurazione infortuni prestazione aggiuntive senza base legale.

Dall’analisi condotta dal Consiglio federale emerge che l’opzione migliore è quella di procedere a una modifica dell’articolo 6 della legge federale del 20 marzo 19813 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che disciplina le lesioni causate da un infortunio. Nello specifico, si tratta di eventi che non soddisfano tutti i criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio (fattore esterno), ma per i quali il legislatore ritiene che l’assicurazione debba ugualmente effettuare le prestazioni, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia. L’articolo 6 LAINF disciplina altresì le lesioni causate all’infortunato durante la cura medica. Si propone dunque di modificarlo affinché l’assicurazione effettui le prestazioni anche in caso di aggressione sessuale.

Secondo l’Ufficio federale di giustizia (UFG), consultato durante i lavori preliminari, l’adeguamento dell’articolo 6 LAINF è la soluzione più sicura sul piano giuridico e la migliore sul piano sistemico.

La modifica prevista non comporterebbe alcuna ripercussione sugli altri rami delle assicurazioni sociali. All’articolo 6 capoverso 1 LAINF, il legislatore ha già esteso il campo di applicazione dell’assicurazione infortuni includendovi le lesioni fisiche assimilate a un infortunio. Analogamente, si propone che siano trattate come infortuni l’aggressione sessuale, la coazione sessuale e la violenza carnale, anche in assenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di infortunio. Questa prospettiva si inserisce in una continuità sistemica. Si tratterebbe di un’estensione mirata e interna del quadro normativo della LAINF, che non avrebbe ripercussioni sulla delimitazione materiale delle altre assicurazioni e, soprattutto, sulla legge quadro, ossia la LPGA. La LAINF è una legge speciale dotata di norme sostanziali che, nel suo campo di applicazione, possono precisare o integrare i principi generali della LPGA. Il riconoscimento esplicito di un caso di assicurazione autonomo in seno all’articolo 6 LAINF si baserebbe su questa competenza speciale del legislatore e non metterebbe in discussione l’unità del sistema. Si integrerebbe nell’architettura vigente della LAINF senza compromettere la

2 RS 832.202

3 RS 832.20 5/12