Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/20: Modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 12 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Secondo l’articolo 4 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. In generale, il Tribunale federale ha sempre ritenuto che la violenza e la coazione sessuale possano causare una reazione immediata di paura e spavento ed essere considerate eventi di terrore improvviso e straordinario corrispondenti al concetto di infortunio.
Il 21 febbraio 2024, nell’ambito della causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) contro A., il Tribunale federale ha emesso la sentenza 8C_548/2023 a seguito del ricorso dell’assicuratore contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 25 luglio 2023 (UV.2022.00235). Nella fattispecie, un’assicurata aveva dichiarato di essere stata vittima di aggressione sessuale, commessa mentre era apparentemente incapace di discernimento o inetta a resistere al termine di una serata e di una notte delle quali non aveva alcun ricordo. La vittima aveva affermato di essersi svegliata il mattino seguente accanto a un uomo sconosciuto, senza ricordarsi di quello che era accaduto durante la notte. Temendo di aver subito una aggressione sessuale mentre era incosciente o incapace di opporre resistenza, aveva denunciato l’accaduto al suo assicuratore-infortuni, sostenendo di aver subito un trauma psichico a seguito di tale evento.
A differenza del Tribunale cantonale zurighese, che aveva riconosciuto la competenza dell’assicuratore-infortuni in primo grado, il Tribunale federale ha invece sostenuto che, secondo la giurisprudenza costante, la natura infortunistica dell’evento in questione non potesse essere riconosciuta. I giudici hanno infatti ricordato che, affinché un danno alla salute psichica dovuto a shock emotivo possa essere qualificato come infortunio in senso giuridico, occorre che un evento terribile e straordinario con conseguente shock psichico sia innescato da un violento incidente verificatosi nell’immediata presenza della persona assicurata e sia suscettibile, per via della violenza inattesa, di causare effetti tipici dell’angoscia (p. es. paralisi, palpitazioni) anche in una persona in salute, turbandone l’equilibrio psichico. Poiché nel caso in questione tali criteri non erano soddisfatti a causa dello stato di incoscienza della vittima, il Tribunale federale ha dato ragione all’assicuratore-infortuni che aveva deciso di non erogare le prestazioni.
La giurisprudenza esclude dunque l’assunzione da parte dell’assicurazione infortuni dei costi derivanti da violenza carnale o aggressione sessuale commesse su una persona incosciente, segnatamente a causa di una sottomissione chimica. Il Consiglio federale ritiene necessario correggere una situazione che mal si concilia con lo scopo dell’assicurazione infortuni, ramo dell’assicurazione sociale obbligatoria il cui mandato consiste nel contribuire a rimediare ai danni alla salute e a compensare la perdita di guadagno delle vittime di infortunio.
1 RS 830.1 4/12