Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/20: Modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 12 pagine
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Compendio
I criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio (art. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA) non sono sempre soddisfatti in caso di violenza carnale o aggressione sessuale, segnatamente quando questi reati sono commessi per mezzo di sottomissione chimica. Il Consiglio federale propone di modificare la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) affinché tali violenze siano coperte in maniera sistematica e uniforme dall’assicurazione infortuni.
Situazione iniziale
Nella sentenza 8C_548/2023 del 21 febbraio 2024, il Tribunale federale ha negato la possibilità che un atto sessuale compiuto su una persona incapace di discernimento perché vittima di sottomissione chimica possa essere qualificato come infortunio. In linea generale, la giurisprudenza riconosce che la violenza carnale e la coazione sessuale possono provocare una reazione immediata qualificabile come un evento di terrore straordinario che rientra nella nozione di infortunio. Nel caso specifico, il Tribunale federale ha ritenuto che, non avendo alcun ricordo dell’atto subito, l’assicurata non avesse percepito direttamente la lesione della sua integrità sessuale. Ha quindi stimato che la condizione di immediatezza costitutiva della nozione giuridica di infortunio non fosse soddisfatta e l’assicuratore-infortuni non è stato tenuto a farsi carico del caso.
Il 10 marzo 2025 la consigliera nazionale Porchet ha depositato l’interpellanza 25.3072 «Quale riconoscimento per le vittime di violenza sessuale nella LAINF/OAINF?», nella quale ha chiesto al Consiglio federale se fosse disposto a modificare la LAINF e/o l’OAINF per consentire un’assunzione uniforme dei costi per le vittime di violenza sessuale da parte dell’assicurazione infortuni. Nella sua risposta del 21 maggio 2025, il Consiglio federale ha spiegato che, secondo la legislazione vigente, i costi derivanti dalle conseguenze delle violenze sessuali possono essere assunti dall’assicurazione infortuni se l’evento all’origine delle affezioni soddisfa i criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio. Ha tuttavia precisato che avrebbe esaminato se e come le basi giuridiche possano essere adeguate affinché la violenza carnale venga sempre riconosciuta anche come infortunio in caso di «sottomissione chimica».
Al termine della sua analisi, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che una modifica della LAINF consentirebbe di garantire che la violenza carnale sia sempre riconosciuta come infortunio in senso giuridico e che i relativi costi siano assunti dalla LAINF anche in caso di incapacità di discernimento o incapacità di resistenza dovuta a sottomissione chimica.
Contenuto del progetto
Il Consiglio federale propone di modificare l’articolo 6 LAINF affinché, in linea di principio, l’assicurazione effettui le prestazioni per danni alla salute derivanti da aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale. Questa formulazione esonererebbe l’assicuratore-infortuni dall’esaminare gli elementi costitutivi della nozione giuridica di infortunio e farebbe sì che le aggressioni sessuali non debbano soddisfare il criterio di immediatezza previsto dall’articolo 4 LPGA. In questo modo le violenze commesse per mezzo di sottomissione chimica sarebbero considerate infortunio ai sensi della legislazione sull’assicurazione infortuni.