Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/20: Modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 12 pagine
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4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di emanare prescrizioni sull’assicurazione infortuni (art. 117 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 19999 [Cost.]).
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC), la Svizzera applica le norme sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale introdotte dall’Unione europea (UE), segnatamente i regolamenti (CE) n. 883/200411 e (CE) n. 987/200912. Le prestazioni in caso di infortunio secondo la LAINF sono comprese nel loro campo di applicazione materiale.
Tali norme non prevedono l’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale: nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo, gli Stati possono stabilire autonomamente la struttura, il finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi nazionali nonché determinare le prestazioni di un regime di assicurazione e le condizioni alle quali esse sono concesse. Nel farlo, devono osservare principi quali la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e quelli degli altri Stati, la determinazione del diritto applicabile, la somma dei periodi di assicurazione e il mantenimento dei diritti acquisiti. Ciò si applica anche alle relazioni tra la Svizzera e gli altri Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) in virtù della Convenzione del 4 gennaio 196013 istitutiva dell’AELS.
La Svizzera ha inoltre concluso convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con oltre 20 Stati al di fuori dell’UE/AELS. Alcuni di questi accordi, segnatamente quelli stipulati con il Regno Unito, i Paesi dell’ex Iugoslavia e la Turchia, integrano l’assicurazione infortuni nel loro campo di applicazione materiale. Le disposizioni corrispondenti dell’accordo con il Regno Unito riprendono quelle dell’ALC e della
9 RS 101
10 RS 0.142.112.681
11 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante del regolamento figura in RS 0.831.109.268.1) e nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31).
12 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato II ALC (una versione consolidata non vincolante del regolamento figura in RS 0.831.109.268.11) e nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS.
13 RS 0.632.31 10/12