Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/20: Modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) · 12 pagine
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2.3 Attuazione
La modifica proposta colma la lacuna constatata in maniera appropriata, fornendo una soluzione al problema riscontrato. Sebbene possa disciplinarne i dettagli nell’OAINF, il Consiglio federale non dovrebbe ricorrere a questa facoltà, dato che il nuovo capoverso 3 dell’articolo 6 LAINF è sufficientemente chiaro.
3 Commento alla disposizione
Art. 6 cpv. 3 In generale
La legislazione vigente non contempla l’obbligo di erogare prestazioni in caso di sottomissione chimica della persona assicurata. I criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio sono infatti cumulativi e non sono soddisfatti se i danni non risultano essere improvvisi. Il mancato adempimento della condizione di immediatezza comporta quindi il rifiuto dell’assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.
Formulare un obbligo generale secondo cui l’assicurazione è tenuta a fornire prestazioni per tutti i tipi di aggressione sessuale colma questa lacuna ed esonera l’assicuratore-infortuni dall’esaminare la nozione di infortunio. Un disciplinamento di questo tipo fa quindi sì che le aggressioni sessuali non debbano soddisfare il criterio di immediatezza previsto dall’articolo 4 LPGA. Se è molto probabile che si siano verificate, l’assicuratore-infortuni è tenuto a fornire prestazioni. Se si menzionano esplicitamente i fatti che comportano l’obbligo di fornire prestazioni, senza che altre condizioni debbano essere soddisfatte, le aggressioni sessuali nelle quali l’autore ha reso la vittima incapace di discernimento per mezzo di sottomissione chimica implicano automaticamente l’obbligo per l’assicuratore-infortuni di fornire prestazioni. Il vantaggio della disposizione è che tratta un caso particolare chiaramente definito che non interferisce inutilmente nel sistema della legislazione sull’assicurazione infortuni.
I concetti di aggressione sessuale, coazione sessuale e violenza carnale corrispondono a quelli di cui agli articoli 189 e 190 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 19377 (CP). Pur esulando dall’ambito delle «aggressioni sessuali sotto l’influsso di sostanze chimiche», offrono una certa chiarezza. Una querela o una condanna in relazione a una delle disposizioni succitate non sono tuttavia condizioni determinanti affinché l’assicuratore-infortuni sia tenuto a fornire prestazioni. Poiché l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione infortuni non presuppone né una querela né una sentenza, e poiché l’assicuratore non è tenuto a procedere a un’esatta qualificazione penale dei fatti, l’elemento decisivo è che l’evento costituisca una grave violenza sessuale in senso materiale. È così giustificata l’integrazione nel campo di applicazione dell’articolo 6 capoverso 3 LAINF degli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), anche se tali atti non sono esplicitamente menzionati nel testo di legge. In pratica, se i danni alla salute derivano da una sottomissione chimica che ha reso la vittima incapace di opporre resistenza, dovrebbero essere considerate le fattispecie di aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale. In teoria è però possibile che possano essere determinati soltanto atti sessuali commessi su persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Per evitare che un’assicurazione infortuni rifiuti di assumere i costi e che si verifichino disparità di trattamento, occorre precisare che, in questi casi, l’assicuratore
7 RS 311.0 7/12