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Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3In presenza di una situazione di penuria imminente o già in atto, compresa quella in cui un medicamento omologato in Svizzera è temporaneamente indisponibile, può autorizzare l’immissione in commercio a tempo determinato o in quantità limitata di un medicamento equivalente non omologato in Svizzera, sempre che:

a. il medicamento sia omologato in un Paese con un controllo dei medicamenti equivalente;

b. il medicamento contenga esclusivamente principi attivi noti e la forma galenica sia equivalente a quella di un medicamento già omologato; e

c. il richiedente sia in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 18 capoverso 1 lettera a e 28.

4Pubblica un elenco dei Paesi con un controllo dei medicamenti equivalente.

5Nel quadro dell’esame della domanda per un’autorizzazione secondo il capoverso 3, nel valutare se una situazione di penuria sia imminente o già in atto si fonda sulla valutazione della Commissione per le situazioni di penuria di medicamenti di cui all’articolo 82b.

bis3

Art. 9c Immissione in commercio temporanea di medicamenti senza

omologazione da parte di farmacie pubbliche, di farmacie

ospedaliere e della Farmacia dell’esercito in presenza di una

situazione di penuria

1In presenza di una situazione di penuria imminente o già in atto, compresa quella in cui un medicamento omologato in Svizzera è temporaneamente indisponibile, Swissmedic può permettere a farmacie pubbliche e farmacie ospedaliere titolari di un’autorizzazione di fabbricazione rilasciata dallo stesso istituto a fabbricare temporaneamente medicamenti equivalenti e a immetterli in commercio senza omologazione, sempre che i medicamenti contengano esclusivamente principi attivi noti.

2A tale scopo emana una decisione generale per ciascuno dei medicamenti. Nel valutare se una situazione di penuria sia imminente o già in atto si fonda sulla valutazione della Commissione per le situazioni di penuria di medicamenti di cui all’articolo 82b. Le disposizioni generali sono pubblicate nel Foglio federale.

3Le farmacie pubbliche e le farmacie ospedaliere che intendono fabbricare medicamenti secondo il capoverso 1 e immetterli in commercio senza omologazione ne informano Swissmedic entro una settimana tramite notifica. Se entro tale termine non perviene alcuna notifica, la Farmacia dell’esercito può fabbricare medicamenti e immetterli in commercio senza omologazione, sempre che si tratti di medicamenti contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne.

4Se fabbrica medicamenti d’importanza vitale nell’ambito di misure adottate in virtù della legge del 17 giugno 20164 sull’approvvigionamento del Paese, la Farmacia dell’esercito può immetterli in commercio senza omologazione.

3 FF 2025 3018

4 RS 531