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Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. i farmacisti, su prescrizione medica o chiropratica; la dispensazione senza prescrizione medica o chiropratica è permessa, sempre che avvenga dopo un contatto diretto con l’interessato e sia documentata, nei casi seguenti:
Art. 27 Vendita per corrispondenza di medicamenti
1Chi vende medicamenti per corrispondenza necessita di un’autorizzazione cantonale.
2L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:
a. è in possesso di un’autorizzazione secondo l’articolo 30;
b. dirige una farmacia pubblica o una drogheria; e
c. dispone di un adeguato sistema di garanzia della qualità che assicura in particolare:
1. la necessaria consulenza e informazione specializzata prima e dopo la dispensazione,
2. il rispetto dei requisiti vigenti in caso di medicamenti soggetti a prescrizione,
3. un processo di ordinazione e consegna sicuro,
4. un trasporto sicuro.
3Il Consiglio federale disciplina le modalità.
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 30a Dispensazione di singole unità di medicamenti
1Le persone autorizzate alla dispensazione possono suddividere i medicamenti in singole unità e dispensare dette unità se:
a. per un medicamento sono omologati soltanto imballaggi originali che contengono più unità di quelle necessarie per un determinato trattamento; oppure
b. per un medicamento è omologato un imballaggio originale che contiene il numero necessario di unità ma che non è disponibile nel punto di dispensazione.
2Le singole unità possono essere dispensate soltanto alla propria clientela o ai propri pazienti.
3Il Consiglio federale disciplina i requisiti per la dispensazione di singole unità, in particolare:
a. l’imballaggio e la sua etichettatura;
b. la documentazione.
4Il Consiglio federale può:
a. limitare la dispensazione di singole unità a determinati gruppi di medicamenti;
b. dichiararla obbligatoria per determinati titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 30.