Progetto

Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. i farmacisti, su prescrizione medica o chiropratica; la dispensazione senza prescrizione medica o chiropratica è permessa, sempre che avvenga dopo un contatto diretto con l’interessato e sia documentata, nei casi seguenti:

Art. 27 Vendita per corrispondenza di medicamenti

1Chi vende medicamenti per corrispondenza necessita di un’autorizzazione cantonale.

2L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:

a. è in possesso di un’autorizzazione secondo l’articolo 30;

b. dirige una farmacia pubblica o una drogheria; e

c. dispone di un adeguato sistema di garanzia della qualità che assicura in particolare:

1. la necessaria consulenza e informazione specializzata prima e dopo la dispensazione,

2. il rispetto dei requisiti vigenti in caso di medicamenti soggetti a prescrizione,

3. un processo di ordinazione e consegna sicuro,

4. un trasporto sicuro.

3Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Inserire prima del titolo della sezione 5

Art. 30a Dispensazione di singole unità di medicamenti

1Le persone autorizzate alla dispensazione possono suddividere i medicamenti in singole unità e dispensare dette unità se:

a. per un medicamento sono omologati soltanto imballaggi originali che contengono più unità di quelle necessarie per un determinato trattamento; oppure

b. per un medicamento è omologato un imballaggio originale che contiene il numero necessario di unità ma che non è disponibile nel punto di dispensazione.

2Le singole unità possono essere dispensate soltanto alla propria clientela o ai propri pazienti.

3Il Consiglio federale disciplina i requisiti per la dispensazione di singole unità, in particolare:

a. l’imballaggio e la sua etichettatura;

b. la documentazione.

4Il Consiglio federale può:

a. limitare la dispensazione di singole unità a determinati gruppi di medicamenti;

b. dichiararla obbligatoria per determinati titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 30.