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Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 7 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 32 cpv. 2 lett. a e c

2Non è ammessa la pubblicità destinata al pubblico per medicamenti che:

a. possono essere dispensati solo su prescrizione medica o chiropratica;

c. in ragione della propria composizione e indicazione, non possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico o di un chiropratico per la diagnosi, la prescrizione o il relativo trattamento;

Art. 42 cpv. 3

3Il Consiglio federale può vietare che i medicamenti non sono soggetti a omologazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 2 o dell’articolo 9cbissiano prescritti, dispensati o usati ai fini della cura di animali da reddito. Può anche imporre restrizioni alla prescrizione, alla dispensazione o all’uso di siffatti medicamenti

Art. 46a Riconoscimento di certificati di conformità rilasciati ai sensi del

diritto europeo

1Il Consiglio federale può prevedere che certificati di conformità per dispositivi medici che non sono riconosciuti mediante un accordo internazionale siano considerati prove di conformità secondo l’articolo 46 capoverso 1 se sono rilasciati da organismi di valutazione della conformità designati ai sensi del diritto dell’UE con sede in uno Stato UE o SEE.

2Stabilisce le condizioni per il riconoscimento di detti certificati.

Art. 48 cpv. 1 lett. a

1Per proteggere la salute il Consiglio federale può, per determinati dispositivi medici:

a. prevedere che essi possano essere dispensati soltanto su prescrizione medica o chiropratica;

Art. 65 Emolumenti

1Swissmedic e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge riscuotono emolumenti per le loro autorizzazioni, i loro controlli e le loro prestazioni di servizi. Swissmedic può inoltre riscuotere emolumenti per la ricezione delle notifiche.

2Il Consiglio dell’Istituto di Swissmedic stabilisce gli emolumenti di cui al capoverso 1 nell’ordinanza sugli emolumenti di Swissmedic. L’ordinanza va sottoposta al Consiglio federale per approvazione.

3Nel quadro degli obiettivi strategici, il Consiglio federale può esigere che Swissmedic rinunci del tutto o in parte a emolumenti per determinate autorizzazioni o prestazioni di servizi come pure per determinati controlli.

Art. 65a Tassa di sorveglianza per i medicamenti

1Per finanziare i costi risultanti nel settore dei medicamenti e non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 65 capoverso 1 o dalle indennità della Confederazione di