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Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 7 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
cui all’articolo 77 capoverso 2bis, Swissmedic riscuote una tassa di sorveglianza dai titolari delle omologazioni.
2La tassa di sorveglianza è riscossa sul prezzo di fabbrica dei medicamenti pronti per l’uso omologati e venduti in Svizzera. L’aliquota della tassa non può eccedere il 15 per mille del prezzo di fabbrica. Gli introiti risultanti dalla tassa non possono superare complessivamente il 10 per mille del ricavo complessivo di tutti i medicamenti venduti nell’anno di tassazione.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l’aliquota da applicare alle singole categorie di prezzo.
Art. 65b Tassa di sorveglianza per i dispositivi medici
1Per finanziare i costi non coperti dagli emolumenti di cui all’articolo 65 capoverso 1 o dalle indennità della Confederazione di cui all’articolo 77 capoverso 2bis, Swissmedic riscuote una tassa di sorveglianza dai fabbricanti e dagli importatori di dispositivi medici.
2La tassa di sorveglianza è riscossa sui costi di fabbricazione, di sviluppo e d’acquisto dei dispositivi medici immessi in commercio in Svizzera. L’aliquota della tassa non può eccedere il 15 per mille dei costi. Gli introiti risultanti dalla tassa non possono superare complessivamente il 10 per mille del ricavo complessivo di tutti i dispositivi medici venduti nell’anno di tassazione.
3Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente l’aliquota da applicare alle singole categorie di prodotti.
Art. 77 cpv. 2 lett. a6, abise b, 2bis, frase introduttiva e lett. c, nonché 3
2Swissmedic finanzia le sue uscite segnatamente mediante:
a. le indennità per i compiti di cui al capoverso 2bis;
abis. le indennità per i compiti di cui all’articolo 69 capoverso 1bis;
b. gli emolumenti e le tasse di cui agli articoli 65–65b;
2bisI seguenti compiti e attività di Swissmedic sono finanziati interamente mediante indennità della Confederazione decise in anticipo:
c. Abrogata
3L’impiego specifico dei mezzi di cui al capoverso 2 lettere a e b è deciso nell’ambito dell’approvazione degli obiettivi strategici.
Art. 82b Commissione per le situazioni di penuria di medicamenti
1Il Consiglio federale nomina una Commissione per le situazioni di penuria di medicamenti. Essa ha funzione consultiva.
2La Commissione è composta da rappresentanti delle società mediche specialistiche, dell’economia, della Confederazione e dei Cantoni.
6 FF 2025 3018