Progetto

Consultazione 2026/21: Modifica della legge sugli agenti terapeutici 3b · 7 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

3Valuta continuamente se sussiste una situazione di penuria imminente o già in atto in relazione a medicamenti omologati in Svizzera e pubblica regolarmente le valutazioni.

4Il Consiglio federale disciplina i dettagli riguardanti i compiti della Commissione. Può assegnarle ulteriori compiti.

Art. 86 cpv. 17 e 1bis

1Chiunque intenzionalmente fabbrica, immette in commercio, usa, prescrive, importa, esporta o commercia all’estero medicamenti o prodotti simili a medicamenti per terapie avanzate e sottoposti alla presente legge in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 senza la necessaria omologazione o autorizzazione, contravvenendo agli oneri e alle condizioni connesse a un’omologazione o a un’autorizzazione oppure violando gli obblighi sanciti negli articoli 3, 7, 21 capoversi 1 e 2, 22, 26 capoversi 1–2, 3 e 4, 29 e 42 è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1bisChiunque viola il divieto di cui all’articolo 21 capoverso 1bisè punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

7 FF 2025 3018