Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine

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Confederazione la competenza di legiferare nell’ambito dell’equipaggiamento dell’esercito (art. 60 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche previste non si pongono in contrasto con impegni della Svizzera previsti dal diritto internazionale.

6.3 Forma dell’atto

L’aumento dell’aliquota IVA richiede una modifica della Cost. Conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost. questa modifica deve essere emanata sotto forma di decreto federale.

Le maggiori entrate a destinazione vincolata dovranno essere conferite in un fondo speciale secondo l’articolo 52 LFC. In analogia ad altri fondi già esistenti (ad es. FO-STRA e FIF), tale fondo per gli armamenti verrà disciplinato in una nuova legge federale autonoma. Tale legge entrerà in vigore soltanto se l’aumento dell’IVA verrà accolto dal popolo.

6.4 Assoggettamento al freno alle spese

La nuova legge federale sul Fondo per gli armamenti non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che implicano una nuova spesa unica di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Di conseguenza il progetto non deve essere assoggettato al freno alle spese.

6.5 Delega di competenze legislative

L’articolo 10 del progetto della legge sul Fondo per gli armamenti fornisce al Consiglio federale la base legale necessaria per procedere allo scioglimento del Fondo per gli armamenti in caso di necessità, qualora non intenda mantenerlo dopo la scadenza dell’aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto.

6.6 Protezione dei dati

La misura proposta per finanziare il rafforzamento della sicurezza e della difesa della Svizzera non comporta problemi sotto il profilo della protezione dei dati.