Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/23: Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto · 44 pagine
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Tabella 3
Onere supplementare (in percentuale del reddito lordo) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,8 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente
Classi di reddito 0 – 4599 4600 – 6700 – 9400 – 13 400 e
(fr. al mese) 6699 9399 13 399 oltre
Tutte le economie domesti-
0,49% 0,38% 0,37% 0,34% 0,31%
che
Persone sole
0,44% 0,34% 0,32% 0,28%
(senza beneficiari di rendite)
Coppie senza figli
0,41% 0,36% 0,32% 0,30%
Coppie con un figlio
- 0,36% 0,35% 0,30%
Coppie con due figli
- 0,38% 0,36% 0,30%
Beneficiari di rendite 0,49% 0,41% 0,42% 0,41%
Beneficiari di rendite e persone sole: visto il numero esiguo di casi osservati, le due fasce di reddito «9400 - 13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
6 Aspetti legali
6.1 Costituzionalità e legalità
Unità materiale
L’elemento fondamentale del progetto è l’aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto per il rafforzamento necessario in via prioritaria della sicurezza e della difesa della Svizzera. L’aumento viene richiesto creando una disposizione transitoria nell’articolo 196 della Costituzione federale. Inoltre, viene richiesta l’istituzione di un Fondo per gli armamenti attraverso una legge federale autonoma nonché la creazione di una disposizione transitoria nella legge sull’IVA per disciplinare l’applicazione delle nuove aliquote. Tra tutte queste modifiche vi è uno stretto nesso sostanziale (finanziamento e rafforzamento della sicurezza e della difesa della Svizzera). L’unità materiale è rispettata.
Freno all’indebitamento:
Il Fondo per gli armamenti è in grado di contrarre debiti. I mutui ricevuti devono essere remunerati e restituiti al più tardi nel momento in cui le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’IVA vengono meno. Stabilendo l’utilizzo a destinazione vincolata delle risorse derivanti dall’aumento dell’IVA e associando l’entità dell’indebitamento a quest’ultimo, è possibile garantire un ammortamento del debito entro un termine adeguato rispettando i principi costituzionali relativi alla gestione finanziaria (freno all’indebitamento).
Competenza di emanare disposizioni:
La verifica della costituzionalità riguarda il progetto della legge sul Fondo per gli armamenti nonché la revisione parziale della legge sull’IVA. La revisione parziale della legge sull’IVA si fonda su una norma costituzionale che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di IVA (art. 130 Cost.). La creazione della legge sul Fondo per gli armamenti si fonda sull’articolo 60 capoverso 1 Cost. che conferisce alla