Progetto posto in consultazione - Accordo

Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine

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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059

riconoscendo la necessità di una transizione giusta, le particolari difficoltà che devono affrontare i Paesi in via di sviluppo e la vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico di questi ultimi;

riconoscendo l’importanza di garantire un accordo in grado di tenere conto dell’evo luzione degli obiettivi climatici, ambientali, commerciali e di sviluppo sostenibile at traverso l’inclusione di misure supplementari di politica commerciale;

desiderando ampliare la partecipazione al presente Accordo e avviare una dinamica che porti a risultati multilaterali;

hanno convenuto di concludere il presente Accordo:

Capitolo 1 Disposizioni iniziali e generali

Art. 1.1 Obiettivo

L’obiettivo del presente Accordo è quello di promuovere il contributo del commercio internazionale alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambien tali, tra cui la perdita di biodiversità e l’inquinamento, favorendo così lo sviluppo so stenibile, attraverso le seguenti misure:

(a) abolire i dazi su beni ambientali;

(b) liberalizzare gli scambi di servizi ambientali e legati all’ambiente;

(c) regolamentare e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi per mitigarne l’impatto negativo sull’ambiente e contribuire agli sforzi globali tesi a ridurre rapidamente le emissioni di gas serra derivanti dalla produzione e dal con sumo di energie fossili; e

(d) fornire linee guida per programmi e meccanismi volontari di etichettatura eco logica.

Art. 1.2 Campo d’applicazione geografico

Salvo altrimenti disposto, il presente Accordo si applica:

(a) per il Costa Rica, al territorio nazionale, compreso lo spazio aereo e marittimo, dove lo Stato esercita una sovranità completa ed esclusiva o una giurisdizione speciale conformemente agli articoli 5 e 6 della Constitución Política de la República de Costa Rica e al diritto internazionale;

(b) per l’Islanda:

(i) al territorio terrestre, alle acque nazionali e alle acque territoriali dell’Islanda nonché allo spazio aereo che sovrasta il suo territorio, con formemente al diritto internazionale, e

(ii) alla zona economica esclusiva e alla piattaforma continentale, conforme mente al diritto internazionale;

(c) per la Nuova Zelanda, al territorio della Nuova Zelanda e alla zona economica esclusiva, al fondo marino e al sottosuolo su cui la Nuova Zelanda esercita