Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
2. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere da una Parte ai sensi del paragrafo 1 o qualsiasi modifica apportata a tale paragrafo è prontamente notificata alle altre Parti. La notifica di una Parte in conformità con i suoi obblighi internazionali secondo quanto stabilito nel paragrafo 1 è equiparata a una notifica ai sensi del presente Ac cordo.
Art. 1.10 Fiscalità
Ai fini del presente articolo:
(a) per «convenzione fiscale» s’intende una convenzione tesa a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese fiscali internazionali; e
(b) le «misure fiscali» non includono dazi all’importazione e all’esportazione se condo l’articolo 1.3 (Definizioni).
2. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure fiscali.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi di una Parte derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una tale convenzione, quest’ultima prevale nella misura dell’incompatibi lità. Le autorità competenti in virtù di tale convenzione hanno l’esclusiva responsabi lità di determinare se esista un’incompatibilità tra il presente Accordo e detta conven zione. Tale decisione, nella misura del possibile, è emessa entro sei mesi dal rinvio alle autorità competenti. Un tribunale arbitrale costituito in virtù del capitolo 7 (Com posizione delle controversie) per esaminare una controversia relativa a una misura fiscale accetta il carattere vincolante delle decisioni che le autorità competenti delle Parti adottano ai sensi del presente paragrafo.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, alle misure fiscali si applicano le seguenti disposizioni:
(a) il capitolo 3 (Scambi di servizi ambientali);
(b) il capitolo 4 (Sussidi per le energie fossili).
Art. 1.11 Tiriti o Waitangi/Trattato di Waitangi
1. Nessuna disposizione del presente Accordo osta a che la Nuova Zelanda adotti le misure che ritiene necessarie per accordare ai Māori un trattamento più favorevole in relazione alle questioni contemplate dal presente Accordo, compreso nell’adempi mento degli obblighi ad essa conferiti dal te Tiriti o Waitangi / Trattato di Waitangi, purché queste misure non siano utilizzate come un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di persone dell’altra Parte o come una restrizione dissi mulata degli scambi di beni, degli scambi di servizi e degli investimenti,.
2. Le Parti convengono che l’interpretazione del te Tiriti o Waitangi / Trattato di Wai tangi, anche per quanto riguarda la natura dei diritti e degli obblighi che ne derivano, non è soggetta alle disposizioni in materia di composizione delle controversie conte nute nel presente Accordo. Per il resto, al presente articolo è applicabile il capitolo 7 (Composizione delle controversie). Un’altra Parte può chiedere a un tribunale arbi trale costituito in virtù dell’articolo 7.7 (Costituzione di un tribunale arbitrale) unica