Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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4. Nessuna disposizione del presente Accordo va intesa come un obbligo per una Parte di divulgare informazioni, qualora la Parte ritenga che tale divulgazione possa:
(a) essere in contrasto con l’interesse pubblico;
(b) essere in contrasto con il proprio diritto interno;
(c) ostacolare l’applicazione della legge; o
(d) pregiudicare i legittimi interessi commerciali di qualsiasi attore economico.
5. In caso di incongruenza tra le disposizioni del presente articolo e le disposizioni relative alla trasparenza previste in altri capitoli del presente Accordo, queste ultime prevalgono limitatamente all’incongruenza.
Art. 1.7 Cooperazione in fori internazionali
Le Parti si impegnano a rafforzare la cooperazione su questioni commerciali e am bientali di reciproco interesse nell’ambito dei pertinenti fori bilaterali, regionali e mul tilaterali di cui sono membri.
Art. 1.8 Eccezioni relative alla sicurezza
1. Ai fini del presente Accordo si applica l’articolo XXI GATT 199411, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
2. Ai fini del presente Accordo si applica l’articolo XXI bisGATS12, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante, mutatis mutandis.
Art. 1.9 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti
1. Se una Parte si trova o corre l’imminente rischio di trovarsi in serie difficoltà con cernenti la bilancia dei pagamenti o la posizione finanziaria esterna può:
(a) nel caso di scambi di beni ambientali contemplati dal presente Accordo, con formemente alle condizioni previste dal GATT 199413 e dall’Intesa dell’OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 199414, parte dell’allegato 1A all’Ac cordo di Marrakech, adottare misure restrittive all’importazione;
(b) nel caso di scambi di servizi ambientali e legati all’ambiente, conformemente alle condizioni previste dall’articolo XII GATS15, adottare o mantenere restri zioni sui servizi per i quali ha assunto impegni ai sensi del presente Accordo, compresi i pagamenti o i trasferimenti per le transazioni derivanti da tali im pegni.
11 RS 0.632.20, allegato 1A.1
12 RS 0.632.20, allegato 1B
13 RS 0.632.20, allegato 1A.1
14 RS 0.632.20, allegato 1A.1
15 RS 0.632.20, allegato 1B