Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità. Acc. FF 2025 1059
Art. 1.4 Rapporto con altri accordi internazionali
1. Riconoscendo l’intenzione delle Parti di far coesistere il presente Accordo con i propri accordi internazionali in vigore, ciascuna Parte conferma:
(a) in relazione agli accordi internazionali esistenti che coinvolgono tutte le Parti, i propri diritti e obblighi nei confronti delle altre Parti; e
(b) in relazione agli accordi internazionali esistenti cui aderiscono la Parte in que stione e almeno un’altra Parte, i propri diritti e obblighi nei confronti di tale Parte o Parti, a seconda del caso.
2. Se una Parte ritiene che una disposizione del presente Accordo sia incompatibile con una disposizione di un altro accordo a cui essa e almeno un’altra Parte aderiscono, le Parti interessate dall’altro accordo si consultano, su richiesta, al fine di raggiungere una soluzione che le soddisfi, tenendo conto dei principi generali del diritto interna zionale. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano i diritti e doveri delle Parti esposti nel capitolo 7 (Composizione delle controversie).
3. In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 19238 tra la Con federazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Prin cipato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato.
Art. 1.5 Trattamento della nazione più favorita
Le Parti affermano la propria intenzione di applicare il presente Accordo conforme mente agli obblighi derivanti dall’articolo I paragrafo 1 GATT 19949 e dall’articolo II paragrafo 1 GATS10.
Art. 1.6 Trasparenza
1. Ciascuna Parte, prontamente, pubblica o rende altrimenti accessibili al pubblico le rispettive leggi, regolamenti, sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di appli cazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali che possono incidere sul funzionamento del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte, senza indebiti ritardi, risponde a domande specifiche e, su richie sta, informa le altre Parti in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte, nella misura del possibile, sensibilizza il pubblico in merito al pre sente Accordo e alle leggi, ai regolamenti e alle prassi correlati, adotta le misure ne cessarie per rendere le informazioni relative al presente Accordo facilmente accessi bili al pubblico per via elettronica e, su richiesta, fornisce al pubblico l’accesso a tali informazioni, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti. Ciascuna Parte si impegna a essere aperta a ricevere e a prendere in considerazione i suggeri menti del pubblico su questioni pertinenti al presente Accordo, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.
8 RS 0.631.112.514
9 RS 0.632.20, allegato 1A.1
10 RS 0.632.20, allegato 1B