Progetto posto in consultazione - Accordo
Consultazione 2026/30: Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità · 50 pagine
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Art. 7.14 Diritto di chiedere informazioni
1. Il tribunale arbitrale, su richiesta di una Parte in causa o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte rilevante tutte le informazioni che ritenga appropriate. Può inoltre chiedere il parere di esperti se lo ritiene opportuno e fatti salvi, se applicabili, i termini e le condizioni concordati dalle Parti in causa.
2. Le Parti in causa possono presentare osservazioni su qualsiasi informazione o pa rere ricevuti in virtù del presente articolo.
Art. 7.15 Rapporti del tribunale arbitrale
1. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto iniziale contenente le sue conclusioni e decisioni entro 90 giorni dalla sua costituzione.
2. In casi eccezionali, se decide di non redigere il proprio rapporto iniziale entro il termine specificato al paragrafo 1, il tribunale arbitrale informa per scritto le Parti in causa in merito alle ragioni del ritardo, indicando una stima del periodo di tempo ne cessario alla presentazione del rapporto. Il ritardo non può superare i 30 giorni, salvo diversamente convenuto dalle Parti.
3. Il rapporto iniziale contiene:
(a) le conclusioni di diritto e di fatto; e
(b) la determinazione del tribunale arbitrale in merito a:
(i) l’incompatibilità della misura in questione con gli obblighi previsti dal presente Accordo, oppure
(ii) qualsiasi altro inadempimento di una Parte agli obblighi previsti dal pre sente Accordo;
(c) qualsiasi altra determinazione richiesta secondo il mandato del tribunale arbi trale;
(d) eventuali raccomandazioni per l’attuazione della decisione; e
(e) le ragioni alla base delle conclusioni e determinazioni.
4. Una Parte in causa può sottoporre al tribunale arbitrale osservazioni scritte sul rap porto iniziale entro 14 giorni dalla data del ricevimento.
5. Dopo aver esaminato le eventuali osservazioni scritte delle Parti sul rapporto ini ziale, il tribunale arbitrale può modificare il suo rapporto e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni del rapporto finale includono una di scussione delle argomentazioni avanzate dalle Parti in causa nella fase di revisione intermedia.
6. Il tribunale arbitrale presenta alle Parti in causa un rapporto finale entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto iniziale.
7. Il rapporto finale, così come qualsiasi rapporto secondo l’articolo 7.17 (Attuazione del rapporto finale), è trasmesso alle Parti. Fatta salva la protezione di eventuali infor mazioni confidenziali, i rapporti finali presentati in virtù del presente capitolo sono resi pubblici.