Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/34: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA): digitalizzazione del sistema di notificazione nel settore alberghiero · 9 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Mandato politico
L’obbligo di notificazione in caso di alloggio a pagamento è retto dall’articolo 45 della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen (Convenzione di Schengen1). Quest’ultima è un trattato internazionale concluso nel 1985 tra singoli Stati Schengen; ad oggi la Svizzera ne è vincolata conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS2). La Convenzione definisce le procedure per l’attuazione dell’Accordo di Schengen, volto a eliminare i controlli fissi alle frontiere interne degli Stati contraenti. L’obbligo di notificazione speciale nel quadro dell’alloggio a pagamento costituisce una misura compensatoria a seguito dell’abolizione dei controlli alle frontiere interne. A livello nazionale è codificato nell’articolo 16 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e concretizzato nell’articolo 18 dell’ordinanza del 24 ottobre 20074 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA). Secondo tale normativa, chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all’autorità cantonale competente. L’esecuzione della procedura di notificazione spetta ai Cantoni. A tal fine, l’ospite o l’alloggiatore compila un modulo di notificazione, che deve poi essere firmato dall’ospite e trasmesso all’autorità cantonale competente. A fare maggior uso di questi moduli sono le polizie cantonali, che li esaminano nel quadro di ricerche di persone (scomparse). In molti Cantoni devono essere notificati anche gli ospiti svizzeri. Queste notificazioni si basano sul diritto cantonale.
La mozione 21.4426 Porre fine al caos dei moduli di notifica nel settore alberghiero incarica il Consiglio federale di creare i presupposti per la trasmissione digitale dei dati di notificazione da parte degli alloggiatori alle autorità cantonali competenti in materia di sicurezza. L’obiettivo è modernizzare la procedura di notificazione e rendere la trasmissione più efficiente, sicura e immediata. Al tempo stesso dev’essere assolutamente mantenuta la competenza cantonale: i Cantoni rimangono pertanto responsabili per il rilevamento, il trattamento e l’utilizzo dei dati della notificazione mentre la Confederazione non è chiamata a rilevare dati o a eseguire controlli.
1.1.2 Studio di riferimento
In preparazione degli ulteriori lavori attuativi, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) hanno incaricato l’azienda specializzata in servizi di consulenza Eraneos di svolgere uno studio di riferimento sulla digitalizzazione delle procedure di notificazione a livello nazionale, i cui risultati sono stati pubblicati il 17 gennaio 20255. Dall’analisi emerge una grande disomogeneità a livello cantonale, in particolare sotto il
1Gazzetta ufficiale dell’UE n. L 239 del 22.09.2000 pagg. 19–62
2 RS 0.362.31
3 RS 142.20
4 RS 142.201
5 Consultabile all’indirizzo: www.news.admin.ch > Comunicati > Comunicato stampa del 17 gennaio 2025 oppure www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/91459.pdf (non tradotto in italiano).