Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/34: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA): digitalizzazione del sistema di notificazione nel settore alberghiero · 9 pagine
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Art. 18 cpv. 1
Nel capoverso 1 sono disciplinati i principi, in particolare l’obbligo dell’alloggiatore di generare e trasmettere il modulo di notificazione nonché l’obbligo della persona alloggiata di certificare la propria identità. L’alloggiatore deve inoltre verificare che i dati del modulo di notificazione corrispondano a quelli del documento di legittimazione presentato. Le autorità cantonali competenti sono le autorità di sicurezza.
Conformemente alle prescrizioni del diritto federale8 devono essere rilevate e trasmesse le informazioni seguenti: nome dell’alloggiatore e, per quanto riguarda la persona alloggiata, cognome, nome, data e luogo di nascita, nazionalità, indicazioni circa eventuali accompagnatori (coniuge, figli minorenni), data di arrivo e di partenza, tipo e numero del documento di legittimazione. L’alloggiatore deve inoltre controllare i dati del modulo. Infine, una volta arrivato, l’ospite deve presentare un documento di legittimazione valido.
Art. 18 cpv. 2
In questo capoverso è precisato che il modulo di notificazione, oltre che in forma cartacea,
può essere generato e trasmesso elettronicamente. Le modalità tecniche della compilazione saranno definite dagli alloggiatori, eventualmente sulla base del diritto cantonale. I dati
possono essere compilati dall’ospite o dall’alloggiatore. La trasmissione elettronica alle
autorità cantonali competenti può essere effettuata tramite EasyGov (v. n. 1.1.3), il cui utilizzo è tuttavia facoltativo.
Art. 18 cpv. 3
Questo capoverso riprende il vigente capoverso 2 che prevede che nel caso di un gruppo l’arrivo è notificato sotto forma di elenco. Aggiunge inoltre la possibilità di generare
elettronicamente la notificazione e trasmetterla senza firma. I viaggi di gruppo si distinguono dai viaggi individuali in quanto la guida responsabile del gruppo dispone dei dati degli ospiti stranieri. Siccome, per l’adempimento dei suoi compiti, per l’autorità cantonale competente è importante poter contattare la guida responsabile del gruppo, la notificazione deve contenere i dati di contatto di quest’ultima, che, in caso di necessità, può fornire rapidamente i dati aggiornati degli ospiti stranieri.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione
Siccome l’esecuzione dell’obbligo di notificazione incombe ai Cantoni, per la Confederazione la modifica non avrà ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale.
La creazione di una procedura amministrativa «Operazioni di notifica per le strutture ricettive» non è parte integrante della presente modifica di ordinanza ma rientra tuttavia nell’attuazione della mozione 21.4426 (v. n. 1.1.1). Questa procedura sulla piattaforma EasyGov costerà diverse centinaia di migliaia di franchi. Una stima attendibile sarà presentata nell’autunno 2026 nel quadro di un’analisi di dettaglio.
4.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per i Cantoni
La procedura di notificazione digitale costituisce una semplificazione per le autorità cantonali e avrà pertanto ripercussioni positive sulle finanze e sull’effettivo del personale dei Cantoni. Le
8 Cfr. allegato al n. 3.1.3.2 «Bollettino di notifica»; disponibile all’indirizzo: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & Servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > 3 Regolamentazione del soggiorno > Allegati