Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/34: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA): digitalizzazione del sistema di notificazione nel settore alberghiero · 9 pagine

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profilo tecnico. La soluzione digitale auspicata dovrà garantire sufficiente flessibilità affinché si possa tenere adeguatamente conto dei requisiti cantonali divergenti.

Dall’analisi emerge inoltre un chiaro desiderio di automatizzazione. Sia i Cantoni sia gli alloggiatori auspicano una procedura quanto più possibile immediata e automatizzata. Lo studio rileva inoltre l’importanza della protezione dei dati e delle competenze federali: la Confederazione non è autorizzata a conservare i dati di notificazione, i quali devono circolare esclusivamente tra gli alloggiatori e i Cantoni. La messa a punto della procedura amministrativa digitale dovrà tenere conto di queste condizioni quadro.

1.1.3 Aspetti tecnici

Per la trasmissione delle notificazioni da parte degli alloggiatori alle autorità cantonali sarà sviluppata una procedura amministrativa «Operazioni di notifica per le strutture ricettive» sulla piattaforma EasyGov. Ciò consentirà di eseguire la notificazione digitale anche nei Cantoni che non dispongono di una procedura digitale propria. I Cantoni che hanno già un sistema di notificazione consolidato e funzionante, come Ticino, Basilea Città o Friburgo, potranno continuare a utilizzarlo per espletare le notificazioni. Tanto più che questi Cantoni impiegano il loro sistema di notificazione anche per altre funzionalità e scopi (tessere turistiche, tasse di soggiorno, statistiche sui pernottamenti).

La procedura amministrativa «Operazioni di notifica per le strutture ricettive» sarà operativa su EasyGov a partire dal 2028. EasyGov fungerà esclusivamente da portale per la procedura digitale. I dati degli ospiti circoleranno unicamente tra gli alloggiatori e i servizi cantonali competenti. Questa rigorosa separazione non è soltanto frutto di una volontà politica ma risponde anche agli imperativi della legge sulla protezione dei dati.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

La Convenzione di Schengen è valida in 29 Stati, tra cui la maggior parte degli Stati dell’UE (tranne Irlanda e Cipro) e gli Stati dell’AELS (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein). È stato pertanto verificato se in uno degli Stati esistesse già una soluzione praticabile per semplificare e digitalizzare la procedura di notificazione.

La SEM ha svolto un’indagine in diversi Stati Schengen in merito all’attuazione dell’articolo 45 della Convenzione di Schengen. Purtroppo l’indagine non ha fornito risultati chiari per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di notificazione negli Stati Schengen. Alcuni Stati l’hanno introdotta in parte, come il Portogallo, dove i dati vengono trasmessi digitalmente alle autorità, ma l’ospite è comunque tenuto a compilare una dichiarazione di notificazione sul posto, oppure l’Austria e il Lussemburgo, dove è ammessa la firma digitale. In altri Stati la digitalizzazione è un obiettivo definito ma non ancora raggiunto (p. es. in Francia). Non è tuttavia noto lo stato di avanzamento dell’attuazione.

In Germania, quale alternativa alla firma autografa, sono riconosciute altre modalità di accertamento dell’identità, ad esempio la conferma dei dati della notificazione attraverso transazioni di pagamento sul posto tramite carta di credito o debito con autenticazione forte del cliente. Da accertamenti svolti dalla SECO in Germania è emerso che la pratica si è rivelata poco idonea ed è raramente applicata.

Altre soluzioni, come un mezzo di identificazione elettronico o la sperimentazione di procedure elettroniche innovative, non hanno portato in Germania all’auspicata semplificazione della procedura di notificazione per gli ospiti e gli alloggiatori.

Né l’indagine né l’analisi della prassi applicata in altri Stati Schengen hanno pertanto consentito di individuare un modello applicabile alla Svizzera, come richiesto dalla mozione. In una fase ulteriore si è dunque proceduto a un’analisi approfondita dell’articolo 45 della Convenzione di Schengen allo scopo di individuare soluzioni possibili in vista di uno sgravio amministrativo. 5/9