Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/34: Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA): digitalizzazione del sistema di notificazione nel settore alberghiero · 9 pagine
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Ora l’articolo 18 capoverso 2 P-OASA stabilisce che il modulo di notificazione può essere generato secondo le due modalità e che può quindi essere trasmesso all’autorità cantonale competente in forma cartacea con firma autografa o elettronicamente senza firma.
Il capoverso 3 prevede inoltre la possibilità per i gruppi di trasmettere la notificazione elettronicamente senza firma.
2.2 Alternative scartate
Per quanto attiene all’attuazione tecnica della notificazione, lo studio di riferimento Eraneos6 ha già esaminato e scartato diverse opzioni (cfr. studio di riferimento Eraneos, n. 7.2).
È stata ad esempio valutata la possibilità di sviluppare il sistema di notificazione su una piattaforma esistente (variante 2 dello studio di riferimento). Questa opzione è stata scartata perché le piattaforme esistenti non sono sistemi di notificazione indipendenti, sarebbe necessaria una collaborazione intercantonale e l’interconnessione di sistemi di gestione alberghiera risulta difficile, data l’assenza di specifiche standard.
È stato scartato anche lo sviluppo di un nuovo sistema di moduli di notificazione dotato solo delle funzioni essenziali (variante 3), poiché, oltre a vari ostacoli in fase di realizzazione, non vi era la certezza che i Cantoni volessero introdurre un sistema con una gamma di funzioni limitata. Tra le criticità, oltre alla problematica concorrenza dei fornitori privati, vi erano anche vari rischi nonché costi e tempi di realizzazione elevati.
Infine, è stato scartato anche lo sviluppo da parte della Confederazione di un sistema espandibile e dotato di numerose funzioni (variante 4), poiché non compatibile con il mandato della mozione e anche in quanto presenta gli stessi svantaggi della variante 3.
3 Commento ai singoli articoli
Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
L’attuale disposizione di ordinanza è sottoposta a revisione totale (art. 18 P-OASA).
Il termine «alloggiatore»7, secondo il diritto vigente e previsto, si riferisce alle persone fisiche o giuridiche che alloggiano uno straniero e che, da questa attività, ricavano un utile finanziario. Non è fatta alcuna distinzione fra un alloggiatore professionale (albergo o stabilimento paralberghiero) e alloggiatore occasionale (privato cittadino), in quanto l’unico criterio determinante è quello del compenso (ossia del «pagamento») che l’alloggiatore riceve in contropartita dell’alloggio messo a disposizione; non è invece determinante il criterio della regolarità dell’attività. Il privato che utilizza una delle apposite piattaforme on-line (p. es. Airbnb, Wimdu, HomeAway) per dare in affitto il proprio alloggio dietro compenso deve di conseguenza essere considerato un alloggiatore e quindi soggetto all’obbligo di notifica secondo gli articoli 16 LStrI e 18 OASA.
6 Consultabile all’indirizzo: www.news.admin.ch > Comunicati stampa > Comunicato stampa del 17 gennaio 2025 oppure www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/91459.pdf (non tradotto in italiano).
7 Cfr. in merito le istruzioni della SEM I. Settore degli stranieri, n. 3.1.3.1; disponibili all’indirizzo: www.sem.admin.ch> Pubblicazioni & Servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri