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Consultazione 2026/36: Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V) · 57 pagine
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Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti
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e. per il rilevamento di contaminazioni su persone quando escono da una singola area di lavoro di tipo C secondo l’articolo 81 ORaP;
f. nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità.
2 I rivelatori mobili della contaminazione superficiale necessitano di un’ammissione ordinaria conformemente all’allegato 5 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza nonché di una prima calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 6 della presente ordinanza se sono utilizzati per controllare la situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza da parte delle organizzazioni d’intervento NBC.
Art. 18 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione
1 I rivelatori mobili della contaminazione superficiale devono essere sottoposti ogni tre anni a una verificazione successiva conformemente all’allegato 7 numero 1 OStrM e all’allegato 6 della presente ordinanza, eseguita dal METAS o da un laboratorio di verificazione legittimato e devono essere sottoposti ogni dodici mesi a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 6 della presente ordinanza se sono utilizzati:
a. per misurazioni finalizzate al controllo dell’ermeticità delle sorgenti radioattive sigillate ai sensi dell’articolo 66 MMRa o dell’articolo 19 OSRM con un’attività superiore a 100 LA;
b. per il rilevamento di contaminazioni sui colli in caso di trasporto di merci pericolose della classe 7;
c. per l’esenzione dall’obbligo della licenza e dalla vigilanza del materiale secondo l’articolo 105 ORaP;
d. per la misurazione delle contaminazioni negli impianti nucleari;
e. per il rilevamento di contaminazioni su persone quando escono da una singola area di lavoro di tipo C secondo l’articolo 81 ORaP;
f. nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità.
2 I rivelatori mobili della contaminazione superficiale devono essere sottoposti ogni cinque anni a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore secondo l’allegato 7 numero 5 OStrM e l’allegato 6 della presente ordinanza se sono utilizzati per controllare la situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza da parte delle organizzazioni d’intervento NBC.
3 Per i rivelatori mobili della contaminazione superficiale di cui al capoverso 2, l’utilizzatore può eseguire al posto della procedura di controllo una calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM e l’allegato 6 della presente ordinanza. La calibrazione è obbligatoria in caso di mancato superamento della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore.