Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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volontaria e la coutenza degli impianti dei fornitori dominanti sul mercato è già prevista nella LTC. Tuttavia nel quadro del presente progetto posto in consultazione si intende chiarire se abbia senso un relativo obbligo di coutenza dell’infrastruttura fisica passiva con operatori di rete esterni al settore.

Inoltre, è stata valutata la possibilità di introdurre l’obbligo per i proprietari di immobili di posare, in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni complete, condotti vuoti fino al punto terminale di rete e di installare un punto di accesso alla rete. Questi impianti all’interno degli edifici potrebbero facilitare l’ampliamento delle reti in fibra ottica. Tale approccio è già in gran parte preso in considerazione nelle nuove costruzioni. La definizione di ristrutturazione completa può comportare problemi nella pratica. È il proprietario ad essere responsabile di dotare i propri immobili di tecnologie di comunicazione orientate al futuro, ragion per cui è stata respinta una misura obbligatoria.

È stato preso in considerazione anche un obbligo di informazione per aumentare la trasparenza nel settore delle linee e dei lavori di costruzione. Non è necessario che l’UFCOM crei un sistema informativo digitale per la localizzazione delle linee di approvvigionamento poiché esiste già un progetto dell’Ufficio federale di topografia (swisstopo)14 con il nome «catasto delle condotte svizzero». Sarebbe anche ipotizzabile introdurre un obbligo di informazione per i gestori di rete in merito ai lavori di costruzione in corso e pianificati, che potrebbe favorire il loro coordinamento. Va ricordato che il settore edilizio è in linea di principio regolato dai Cantoni e dai Comuni. Il già citato sondaggio presso i titolari di un numero di operatore FTTH ha mostrato che il rapporto costi-benefici di tale misura è controverso. Per i lavori di costruzione pianificati, il catasto delle condotte summenzionato potrebbe essere successivamente ampliato nel settore dei progetti di costruzione (progettazione e permesso di costruzione)15.

È stata inoltre presa in considerazione la possibilità di obbligare i gestori di rete ad accogliere richieste ragionevoli per la conclusione di un accordo sul coordinamento dei lavori di costruzione indipendentemente dall’articolo 75 dell’ordinanza del 9 marzo 200716 sui servizi di telecomunicazione (OST). Tale misura è stata respinta perché la valutazione del rapporto costi-benefici nel suddetto sondaggio non è chiara e molti Cantoni e Comuni dispongono di strutture17 per il coordinamento dei lavori di costruzione.

Al fine di promuovere le cooperazioni che tendono ad essere vantaggiose sul piano della concorrenza, è stato anche chiarito se, nel caso di servizi all’ingrosso regolamentati forniti da operatori dominanti sul mercato (in particolare le canalizzazioni di cavi), si dovesse consentire un certo scostamento dai principi di non discriminazione e/o di orientamento ai costi di cui all’articolo 11. Nei negoziati di cooperazione ciò aumenterebbe soprattutto il margine di manovra finanziario. Tuttavia, la maggior parte degli operatori di mercato interpellati nel suddetto sondaggio non vede alcun beneficio in una simile regolamentazione e ritiene che l’impatto sull’ampliamento sia il più delle volte trascurabile.

Infine è stato quindi preso in considerazione se la prima impresa che segnala l’ampliamento di una rete FTTH in un’area debba ottenere il diritto esclusivo di collegare

14swisstopo (2024a)

15swisstopo (2024b)

16 RS 784.101.1

17 Ad es. nella città di Zurigo: Stadt Zürich (2020)