Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

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le unità d’uso in tale area ad esempio per un periodo di cinque anni. A causa della durata limitata di questa misura, i benefici in termini di sicurezza degli investimenti sono ridotti. Allo stesso tempo, tale misura equivarrebbe a un divieto temporaneo di investimento nelle località in cui sono presenti diverse tecnologie di collegamento (ad es. CATV e FTTC), entrambe potenzialmente implementabili sull’FTTH da fornitori diversi. Già oggi, l’impresa dominante sul mercato, Swisscom18, ha collegato da sola più della metà delle abitazioni con l’FTTH e probabilmente sono già stati elaborati i piani per un ulteriore ampliamento. Un diritto esclusivo di copertura per un periodo limitato arriverebbe troppo tardi e, a causa di possibili procedure giuridiche, porterebbe a potenziali ritardi nell’implementazione della fibra ottica.

Dall’esame finale relativo alla regolamentazione semplificata o più conveniente per le piccole e medie imprese conformemente alla legge federale del 29 settembre 202319 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (LSgrI), si giunge alla conclusione che le prescrizioni tecniche sul cablaggio interno agli edifici sono misure che dovrebbero facilitare l’ingresso nel mercato soprattutto a fornitori più piccoli. Non è quindi opportuno semplificare ulteriormente le misure proposte.

1.2.3 Basi di dati

Il diritto in vigore concernente la registrazione delle imprese attive sul mercato delle telecomunicazioni ha mostrato delle lacune che devono essere colmate, altrimenti le autorità non sarebbero in grado di svolgere una parte dei loro compiti. Per ovviare a queste carenze, la soluzione scelta prevede la registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione e di accesso a Internet attualmente non registrati o di alcuni proprietari e gestori di impianti di telecomunicazione o di canalizzazione di cavi. L’obiettivo è di ottenere un quadro il più possibile rappresentativo degli attori rilevanti. Soltanto informazioni precise sugli operatori del mercato permettono di realizzare una statistica annuale delle telecomunicazioni con indicatori affidabili e validi, redigere ogni tre anni un rapporto di valutazione sulla situazione del mercato come previsto dal legislatore (cfr. art. 3a), esercitare la vigilanza sul rispetto del diritto delle telecomunicazioni (cfr. art. 58) e prendere decisioni fondate in materia di regolamentazione.

La soluzione scelta per la registrazione degli operatori del mercato riprende gli elementi pertinenti delle due opzioni applicate in passato. Ad esempio, sino alla fine del 2020 per i fornitori di servizi di telecomunicazione l’obbligo di annuncio era associato all’obbligo di pagare una tassa. Aveva però il vantaggio di premettere al regolatore di rilevare tutti gli operatori del mercato interessati. La legge attuale non prevede alcun obbligo di pagamento di tasse. Tuttavia, a causa di criteri di registrazione troppo restrittivi, non sono più noti tutti gli attori rilevanti poiché solo gli operatori del mercato che utilizzano determinate risorse gestite dallo Stato sono tenuti a registrarsi. La soluzione scelta comprende entrambi gli aspetti centrali sopra menzionati: la registrazione gratuita e la possibilità di rilevare tutti gli attori importanti del mercato svizzero.

18 Swisscom (2025a)

19 RS 930.31