Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

2 Confronto del diritto, in particolare con il diritto europeo

2.1 Sicurezza

Infrastrutture

L’Unione Europea prende molto sul serio la sicurezza delle sue reti digitali e dei suoi sistemi di informazione in quanto infrastrutture critiche per l’economia e la società. Il diritto dell’UE mira quindi a creare un ecosistema digitale sicuro e resiliente, definendo requisiti di sicurezza per gli attori principali, favorendo la cooperazione tra gli Stati membri e introducendo meccanismi di certificazione, monitoraggio e sanzione. L’obiettivo è di proteggere i cittadini, le imprese e le organizzazioni dalle minacce informatiche e garantire il corretto funzionamento del mercato unico digitale.

Le basi legali europee formano un quadro giuridico completo in materia di sicurezza delle infrastrutture digitali e sono suddivise in tre categorie: atti interamente dedicati alla cibersicurezza, atti che contengono disposizioni relative alla cibersicurezza e atti che vi fanno riferimento. Nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture, dei servizi e dei terminali, sono essenzialmente determinanti le disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 (Cybersecurity Act, CSA)26, del regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act, CRA)27, della direttiva (UE) 2022/2555 (direttiva NIS 2)28 e del toolbox dell’UE per la sicurezza del 5G («5G toolbox»)29.

L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreements, MRA Svizzera–UE)30 è uno strumento volto ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio nella commercializzazione di numerosi prodotti industriali tra la Svizzera e l’UE, in particolare nel settore delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione (cap. 7). Affinché il settore possa rimanere nell’ARR, la legislazione svizzera in materia deve essere allineata a quella dell’UE. La direttiva 2014/53/UE (direttiva RED)31 contiene requisiti essenziali per la sicurezza informatica, che possono essere attivati dalla Commissione mediante un atto delegato. In questo modo vengono specificati i prodotti che devono soddisfare questi requisiti aggiuntivi. Nel 2021, la Commissione ha pubblicato un atto giuridico di questo tipo, che ha attivato i requisiti di cybersicurezza per alcuni impianti radio. Queste disposizioni sono state integrate nell’ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 201632 sugli impianti di telecomunicazione (OOIT) per garantire l’equivalenza della legislazione svizzera e mantenere il settore nell’ARR – anche se, da quando i negoziati sull’accordo quadro

26Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA (l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza) e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»), GU L 151 del 7.6.2019, pag. 15; modificato dal regolamento (UE) 2025/37, GU L, 2025/37, 15.1.2025.

27Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza), GU L, 2024/2847, 20.11.2024.

28Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 e la direttiva (UE)

2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2), GU L 333 del 26.12.2022, pag. 80

29EU (2020)

30 RS 0.946.526.81

31Direttiva 2014/53/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l’armonizzazione delle legi- slazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la diret- tiva 1999/5/CE, GU L 153, del 22.5.2014, pag. 62; modificata da ultimo dalla direttiva (EU) 2024/2839, GU L, 2024/2839,

7.11.2024.

32 RS 784.101.21