Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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d’emergenza sotto il numero 112. Alcuni Paesi8 hanno un numero standardizzato. Ciò comporterebbe potenzialmente una riduzione del numero di centrali dei servizi d’emergenza. Tale standardizzazione richiederebbe adeguamenti a livello legislativo e potrebbe portare a una riduzione dei costi e della complessità della comunicazione d’emergenza. Renderebbe probabilmente anche più semplice comunicare al pubblico le informazioni sui numeri d’emergenza. Allo stesso tempo, il sistema federale svizzero prevede che tali misure vengano realizzate a livello federale solo in caso di necessità o su richiesta dei Cantoni. Questi ultimi gestiscono le centrali di allarme e attualmente i relativi rappresentanti presso la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), la Tecnica e informatica di polizia Svizzera (PTI), la Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) e l’Interassociazione di salvataggio (IAS)9 ritengono svantaggiosa una maggiore comunicazione attraverso un unico numero d’emergenza (112), ragion per cui anche questa misura è stata respinta. Infine, è stato esaminato se sia fattibile una regolamentazione semplificata o più economica per piccoli e medi fornitori. Per la regolamentazione finalizzata a garantire la comunicazione in caso d’emergenza, non sembra opportuno introdurre differenziazioni. Tutti i cittadini dovrebbero essere in grado di inviare una comunicazione d’emergenza con tutte le funzionalità, indipendentemente dal fornitore scelto. Per l’esecuzione dei compiti sistemici (cfr. art. 20a), deve essere invece incaricata almeno un’impresa di medie dimensioni. L’esecuzione di questi compiti richiede un certo livello di risorse e di esperienza operativa nei servizi di rete.
Protezione dei giovani e dei consumatori
Per migliorare la protezione dei consumatori sono previste tre nuove misure. I fornitori di accesso a Internet devono essere obbligati a offrire ai loro clienti una consulenza sulle possibilità di protezione dei bambini e dei giovani e a proporre loro strumenti per proteggerli efficacemente dai contenuti pornografici. L’informazione comprende la consulenza nel negozio, online o anche per telefono (cfr. art. 46a). Con queste misure viene attuata la mozione Gugger (20.3374) nella forma modificata dal Consiglio degli Stati.
Inoltre, l’attuale obbligo di blocco previsto dall’articolo 6a non si applicherà più unicamente alle offerte prepagate. Abusando di un’identità o di un mezzo di pagamento si possono ottenere anche offerte postpagate. La possibilità di bloccare un collegamento deve quindi essere estesa a tutte le offerte (rete mobile o fissa, postpagata o prepagata). Inoltre, la possibilità di bloccare un collegamento deve sussistere non solo se l’identità dell’abbonato non è stata appurata o risulta verificata solo in modo insufficiente, bensì anche nel caso in cui vi sia il sospetto che un numero venga utilizzato in modo fraudolento o criminale. La relativa comunicazione deve provenire da un servizio riconosciuto (analogamente all’art. 15 cpv. 3 dell’ordinanza del 5 novembre 201410 sui domini Internet, ODIn).
Infine, per proteggere gli utenti, è prevista anche la creazione di un ordine di blocco, affinché i numeri di telefono e i nomi di dominio svizzeri utilizzati in modo fraudolento possano essere bloccati rapidamente e per un periodo di tempo limitato. Queste misure
8Ad es. Finlandia; Emergency Response Centre Agency (2022).
9CCPCS, PTI, CSP e IAS (2024).