Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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pratica, se viene rilevato un uso abusivo dei numeri di telefono (ad es. in caso di pubblicità non autorizzata, truffe illegali o molestie di massa), la RTR può ordinare misure per eliminare la situazione illecita. Ciò può includere l’obbligo per l’operatore di impedire l’utilizzo del numero di telefono, il che equivale di fatto a un blocco. A tale fine non è necessaria alcuna sentenza civile o penale. In presenza di un sospetto urgente di reato e se un procedimento penale è già in corso, sono responsabili i tribunali e le procure. La base giuridica è in questo caso il Codice di procedura penale. Se vi è un sospetto urgente di reati gravi, la procura o il tribunale possono ordinare misure di sorveglianza o di sicurezza ai sensi del codice di procedura penale. La disattivazione temporanea di un numero di telefono come misura per scongiurare un pericolo o impedire altri reati deve essere autorizzata da un tribunale e serve come misura di protezione.
Questi esempi provenienti da Germania, Francia, Italia e Austria mostrano che nei Paesi limitrofi alla Svizzera non esiste una normativa esplicita equivalente che permetta alle autorità investigative di bloccare dei numeri già al momento di un sospetto fondato di reato. Allo stesso tempo è però chiaro che non occorre una sentenza passata in giudicato come condizione obbligatoria per il blocco. Il blocco avviene sia come sanzione amministrativa da parte dell’autorità di regolamentazione (sulla base di una conoscenza confermata dell’illegalità), sia come misura di sicurezza nei procedimenti penali (prima di una sentenza passata in giudicato) per ordine delle autorità giudiziarie (in caso di grave indizio di reato).
2.2 Ampliamento dell’infrastruttura
Con la proposta di emanare prescrizioni unicamente per il cablaggio all’interno degli edifici, la Svizzera va decisamente meno lontano dell’UE nel settore delle infrastrutture passive. Diverse possibilità di intervento descritte nel capitolo 1.2.2 e scartate provengono dal regolamento (UE) 2024/1309 (Gigabit Infrastructure Act, GIA)41, che nel frattempo è entrato in vigore per favorire l’ampliamento della banda larga.
2.3 Basi di dati
A livello europeo, esistono principi comuni e un coordinamento all’interno dell’UE. Ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972(Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, EECC)42, uno Stato membro che ritenga giustificato l’obbligo di annuncio per le imprese soggette ad autorizzazione generale può soltanto richiedere a tali imprese di trasmettere una notifica all’autorità nazionale di regolamentazione o a un’altra autorità competente. La notifica comprende solo la dichiarazione di una persona fisica o giuridica all’autorità nazionale di regolamentazione o a un’altra autorità competente in merito alla sua intenzione di iniziare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronici e le informazioni minime necessarie per permettere all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e alla suddetta autorità di tenere un registro o un elenco dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronici. Gli Stati membri non impongono obblighi di annuncio aggiuntivi o separati.
Pertanto, pur promuovendo un approccio armonizzato e semplificato, l’EECC lascia agli Stati membri una certa flessibilità quanto all’imposizione di un obbligo di annuncio.
41 Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga la direttiva 2014/61/UE (regolamento sull’infrastruttura Gigabit), GU L, 2024/1309, 8.5.2024.
42 Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36; modificata dalla Direttiva (EU) 2022/2555, GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80.