Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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la garanzia delle funzionalità, i servizi di assistenza e consulenza sono quindi equiparati ai servizi di emergenza.
Con la crescente complessità tecnica delle reti e in particolare dei terminali, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono garantire la comunicazione d’emergenza e so- prattutto le funzionalità, nella misura in cui ne sono responsabili dal punto di vista giu- ridico e tecnico. I fornitori di servizi di telecomunicazione hanno poco o nessun influsso sulle impostazioni e funzionalità nei terminali, le quali in alcuni casi costituiscono pre- supposti indispensabili per l’invio di una comunicazione di emergenza. Si tratta spesso di impostazioni che devono essere configurate dagli utenti o dai produttori.
Cpv. 2
Il capoverso 2 sancisce, come in base al diritto vigente, che i fornitori del servizio tele- fonico pubblico devono garantire entrambe le funzionalità, ossia l’istradamento e la lo- calizzazione. Inoltre, in futuro i fornitori dovranno garantire una soluzione di ripiego mi- nima nella rete di origine al fine di assicurare una certa ridondanza. Con l’introduzione della soluzione di ripiego minima si attua una misura identificata nel modello di riferi- mento per le chiamate d’emergenza56. Ciò dovrebbe consentire di aumentare la ridon- danza del sistema della comunicazione d’emergenza. Oggi queste centrali sono gene- ralmente collegate in maniera ridondante tramite due fornitori. Il collegamento ridon- dante non può, in base al diritto delle telecomunicazioni, essere stabilito in maniera vincolante: la competenza in materia di centrali spetta ai Cantoni. Tuttavia, l’obbligo di un secondo collegamento per i servizi di emergenza deriva anch’esso dal modello di riferimento. Il secondo collegamento e la soluzione di ripiego minima contribuiscono complessivamente ad accrescere la disponibilità poiché, in tal modo, aumenta la ridon- danza della rete in due punti diversi, o in momenti diversi della comunicazione. Qualora non fosse possibile comunicare tramite la rete di comunicazione di emergenza gestita ai sensi dell’articolo 20a capoverso 1 lettera a, grazie alla soluzione di ripiego è possi- bile garantire che la comunicazione abbia luogo direttamente tramite il secondo colle- gamento del secondo fornitore. La soluzione di ripiego di cui al capoverso 2 dev’essere integrata presso l’origine della chiamata e quindi nelle reti originarie. Sono infatti i for- nitori originari a dover verificare la disponibilità tramite il collegamento iniziale o princi- pale. Le centrali dei servizi di assistenza e consulenza che desiderano o devono di- sporre di una seconda connessione (ad es. in base alle disposizioni cantonali o alle direttive interne dell’organizzazione che fornisce il servizio) possono in tal caso benefi- ciare anch’esse di questa maggiore ridondanza.
Cpv. 3
Il capoverso 3 sancisce la delega che consente al Consiglio federale di designare altri servizi di telecomunicazione che devono garantire il rispetto dei principi di cui al capo- verso 1 e 2. Il Consiglio federale lo fa tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale. I servizi di telecomunicazione devono, in base alla lettera a, essere accessibili al pub- blico e ampiamente utilizzati. La lettera a corrisponde all’attuale capoverso 3.
In base alla lettera b, il Consiglio federale può prevedere eccezioni alla garanzia del rispetto dei diritti di cui al capoverso 2 e, in base alla lettera c, prevedere che le funzioni di localizzazione dei terminali possano essere usate senza l’espresso consenso
56 DATEC e CDDGP (2022)