Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 3
Tale divieto ai sensi del capoverso 1 non vale per impianti e dispositivi volti a garantire la sicurezza pubblica (cfr. art. 32b). In tal senso rimane riservato anche l’articolo 32b.
Art. 32b Impianti di telecomunicazione e altri impianti e dispositivi destinati a ga-
rantire la sicurezza pubblica
Cpv. 1
La frase introduttiva corrisponde in gran parte al vigente capoverso 1 dell’articolo 32a, con l’analoga aggiunta di «impianti» (cfr. spiegazioni in merito all’art. 32a). L’elenco delle autorità che usano tali impianti e dispositivi, corrisponde alle vigenti lettere a-d dell’articolo 34 capoverso 1ter.
Cpv. 2
La lista delle autorità che possono utilizzare impianti che causano interferenze corri- sponde alle vigenti lettere a-d dell’articolo 34 capoverso 1ter.
Cpv. 3
Tale disposizione mira a introdurre obblighi in materia di collaborazione per le persone richiedenti, al fine di regolamentare in maniera efficiente gli apparecchi elettronici spe- ciali di cui le autorità ai sensi del capoverso 1 necessitano per adempiere i loro compiti.
Per regolamentare gli apparecchi elettronici speciali occorre che i richiedenti forniscano le informazioni necessarie (ad es. documentazione tecnica) all’UFCOM. Spesso tali informazioni comprendono segreti commerciali e vanno dunque trattate in maniera con- fidenziale. I richiedenti sono prevalentemente imprese estere che difficilmente forni- scono alle autorità la documentazione in questione. Tale disposizione mira a garantire ai richiedenti che le loro informazioni siano trattate con riservatezza. Devono inoltre essere classificati come confidenziali sia gli impianti e i dispositivi in questione (com- presa l’autorizzazione) sia le informazioni relative alle autorità che li utilizzano nell’inte- resse della sicurezza pubblica in virtù di un’autorizzazione di esercizio. L’intento è evi- tare che servizi d’informazione stranieri, organizzazioni criminali o singoli individui pos- sano utilizzare tali informazioni rilevanti per la sicurezza a scapito della sicurezza pub- blica. L’UFCOM mette a disposizione della cerchia ristretta di autorità di cui all’arti- colo 32b capoverso 1 una lista delle persone che sono in possesso di un’autorizza- zione per la produzione, l’importazione e la messa a disposizione sul mercato di appa- recchiature elettroniche speciali, nonché una lista degli impianti autorizzati (cfr. art. 27 cpv. 3 e 4 OIT).
A causa della situazione geopolitica, le autorità svizzere interessate di cui al capo- verso 1 dipendono inoltre sempre più da tali impianti. La pressione politica per il rilascio delle autorizzazioni d’esercizio relative agli apparecchi elettronici speciali è notevole; si possono citare in particolare eventi e conferenze internazionali come il World Economic Forum (WEF) di Davos, i colloqui di pace multilaterali come l’Ukraine Recovery Confe- rence (Lugano) o la Conferenza per la pace in Ucraina (Bürgenstock). In occasione di questi eventi con elevati requisiti di sicurezza è necessaria, ad esempio, un’efficace difesa contro i droni, che rientra anch’essa nella categoria degli apparecchi elettronici speciali. Per contrastare i relativi pericoli, la polizia e l’esercito necessitano di impianti e dispositivi del settore degli apparecchi elettronici speciali.