Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/38: Revisione parziale della legge sulle telecomunicazioni (LTC) nell'ambito della sicurezza · 85 pagine
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Per questi motivi, le informazioni presentate dai richiedenti, gli impianti e i dispositivi, nonché le informazioni sulle autorità titolari di un’autorizzazione di esercizio devono essere classificate come riservate. Le informazioni saranno così presentate in modo completo, l’UFCOM riceverà le informazioni necessarie e le autorità svizzere interes- sate potranno utilizzare questi impianti nell’interesse della sicurezza pubblica in modo legittimo, ovvero con un’autorizzazione dell’UFCOM. Inoltre sarà così possibile garan- tire la qualità delle informazioni necessarie come pure ridurre i tempi necessari affinché le autorità svizzere possano utilizzare tali impianti.
Art. 34 Interferenze
Cpv. 1
La fabbricazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione allo scopo di disturbare o impedire il traffico delle telecomunicazioni o le radiocomunicazioni, devono essere inseriti fra i divieti di diritto amministrativo (cfr. anche art. 52 cpv. 1 lett. j).
Cpv. 2
L’UFCOM è responsabile dell’eliminazione delle interferenze che possono interessare il traffico delle telecomunicazioni e la radiodiffusione. Dispone di un’infrastruttura di mi- surazione specializzata per poter localizzare rapidamente le interferenze nello spettro delle frequenze. Tali interferenze non sono causate solo dagli impianti di telecomuni- cazione, ma anche da apparecchi elettrici quali asciugacapelli, lampade LED, ascen- sori, impianti di ventilazione e climatizzazione, tabelloni con più schermi, solo per citare alcuni esempi. Allo scopo di localizzare ed eliminare le interferenze, l’UFCOM deve poter prendere misure identiche nei confronti degli impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole e disporre dello stesso diritto d’accesso come per gli impianti di tele- comunicazione. Tali competenze dell’UFCOM sono attualmente sancite a livello di or- dinanza del Consiglio federale nell’ordinanza del 25 novembre 201559 sulla compatibi- lità elettromagnetica (OCEM); nell’ambito della revisione in atto quest’ultima dovrebbe però contenere una base giuridica più solida a livello di legge (cpv. 2). In caso di inter- ferenza sullo spettro causata da impianti della rete di trasporto e distribuzione dell’elet- tricità, o da impianti del traffico ferroviario o filoviario, l’UFCOM consulterà le parti inte- ressate e, se necessario, disporrà le misure, i relativi tempi di attuazione e la riparti- zione dei costi, soppesando di volta in volta gli interessi in gioco. Ovviamente è prevista la possibilità di ricorso contro tali decisioni.
Non si tratta solo di interferenze nello spettro delle frequenze, ma anche di impedi- mento della comunicazione, motivo per cui nella disposizione deve essere aggiunto il concetto di impedire (v. spiegazioni in merito all’art. 32a cpv. 2).
Va sottolineato che il gestore può essere sia una persona fisica sia una persona giuri- dica.
Cpv. 3 e 4
Entrambi i capoversi corrispondono ai vigenti capoversi 1bise 1quater, con piccoli ade- guamenti di formulazione.
59 RS 734.5