Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/42: Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE) · 9 pagine
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2 Rapporto con il diritto internazionale, in particolare con il diritto europeo
Dal 3 marzo 2013 è in vigore nell’UE l’EUTR. Nel frattempo, il 29 giugno 2023 è entrato in vigore anche il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)3, che prevede un periodo transitorio fino al 2027. L’EUDR amplia notevolmente sia il campo di applicazione sia i requisiti per l’immissione sul mercato del legno e di altre materie prime a rischio che contribuiscono alla deforestazione.
La Svizzera è direttamente interessata dagli sviluppi normativi nell’UE. Con l’adozione dell’OCoL nel 2021 è stata creata per la prima volta una normativa analoga all’EUTR. Un adeguamento del diritto svizzero all’EUDR non è invece previsto al momento. Ciò comporta divergenze tra il diritto dell’UE e quello svizzero e rende impossibile un riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle due normative.
La semplificazione perseguita con la presente modifica dell’ordinanza continua a essere ispirata dal legittimo obiettivo di politica ambientale, proporzionato e basato su criteri oggettivi di equivalenza normativa. Si tratta di una semplificazione mirata, volta a ridurre gli oneri amministrativi e a eliminare la ridondanza normativa esistente in materia di legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato nell’UE.
3 Punti essenziali del progetto
L’articolo 35f capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)4 delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli in materia di dovuta diligenza. In tale contesto, è introdotta una dovuta diligenza semplificata per le importazioni dall’UE.
Con l’esecuzione dell’EUTR e, in futuro, dell’EUDR nell’UE, si può presumere che il rischio di illegalità in relazione al legno importato dall’UE in Svizzera sia, in linea di principio, trascurabile, essendo questo già soggetto a una normativa in materia di dovuta diligenza al momento dell’immissione sul mercato nell’UE. Se ricevono dal fornitore una conferma del rispetto del diritto europeo, gli operatori svizzeri non devono dunque far altro che raccogliere le solite informazioni nel quadro della normale corrispondenza commerciale. Qualora entrino in possesso di indizi concreti in merito alla mancata osservanza della dovuta diligenza nell’UE, per esempio da parte delle autorità dell’UE, devono invece adempiere alla totalità degli obblighi previsti. La questione è disciplinata all’interno di una nuova disposizione (art. 7a OCoL).
Inoltre, alla luce delle esperienze maturate a livello di esecuzione, si intende cogliere l’occasione offerta da questa modifica di ordinanza per precisare la definizione di «prima messa in commercio» (art. 3 OCoL).
3 Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206
4 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01)