Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/42: Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE) · 9 pagine
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Art. 3 lett. a
La definizione di «prima messa in commercio» è precisata, in particolare per quanto riguarda il momento determinante in tale contesto, ai fini di una maggiore chiarezza e di un’armonizzazione con il diritto svizzero vigente (p. es. art. 3 lett. d della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio5 e art. 3 cpv. 1 lett. k dell’ordinanza
sull’emissione deliberata nell’ambiente6). Si parla ora di «prima messa in commercio» anche quando il legno o prodotti da esso derivati vengono importati in Svizzera al fine di essere distribuiti o utilizzati nell’ambito di un’attività commerciale.
Art. 7a
Nel caso del legno e dei prodotti da esso derivati importati dall’UE e già messi in commercio al suo interno, è lecito presumere, in virtù dell’EUTR e dell’EUDR, che il rischio di prelievi e commercio illegali sia trascurabile. È questo il motivo per cui, all’articolo 7a, è introdotto un sistema di dovuta diligenza semplificata.
Cpv. 1: in simili casi, gli operatori non sono tenuti a soddisfare gli obblighi di dovuta diligenza nella loro totalità. Devono raccogliere informazioni nel quadro della normale corrispondenza commerciale (tipo di legno, Paese di origine, quantità e dati relativi ai fornitori). Come prova, devono inoltre richiedere al proprio fornitore nell’UE una conferma della legalità e della conformità all’EUTR o all’EUDR che rechi una data e che faccia riferimento alla fornitura. Per semplicità, la conferma può essere ottenuta nel quadro della normale corrispondenza commerciale (p. es. offerta, bolla di consegna, fattura). Inoltre, gli operatori devono continuare a registrare per iscritto a chi rivendono la merce.
Cpv. 2: la semplificazione di cui al capoverso 1 si applica soltanto laddove gli operatori non siano in possesso di indizi concreti che lascino presumere un rischio non trascurabile di illegalità. Per indizi concreti si intendono, per esempio, procedimenti in corso nei confronti del fornitore dell’UE o dei suoi prefornitori, resoconti attendibili dei media in tal senso o indizi, resi noti dalle autorità, in merito a violazioni degli obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento. In simili casi, gli operatori sono immediatamente tenuti a soddisfare gli obblighi di dovuta diligenza nella loro totalità. Ciò significa che devono raccogliere ulteriori informazioni, valutare sistematicamente i rischi e, se necessario, adottare misure per ridurre il rischio di illegalità a un livello
5 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51)
6 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA; RS 814.911)