Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/42: Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE) · 9 pagine

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Per le imprese che importano legno e prodotti da esso derivati dall’UE e che successivamente riesportano nell’UE questa merce o i prodotti che ne ricavano non cambia nulla, poiché devono continuare a procurarsi e a valutare i documenti necessari per poterli trasmettere ai propri clienti nell’UE al momento della riesportazione.

Obbligo di verifica 1 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI)7

L’avamprogetto comporta un allentamento delle disposizioni giuridiche vigenti per gli importatori interessati. Gli attuali obblighi di dovuta diligenza per le importazioni dall’UE, che attualmente comprendono prove dettagliate della legalità del legno lungo l’intera catena di approvvigionamento, vengono notevolmente semplificati. D’ora in poi gli importatori dovranno semplicemente richiedere al loro fornitore dell’UE una prova che confermi il rispetto delle disposizioni giuridiche dell’UE al momento della prima messa in commercio. Ciò dovrebbe garantire che non vengano immessi sul mercato svizzero legno o prodotti da esso derivati provenienti da prelievi o commercio illegali, essendo tali pratiche vietate in Svizzera. L’articolo 35e capoverso 1 LPAmb, che funge da base in tale contesto, si applica a tutto il legno e a tutti i prodotti da esso derivati immessi sul mercato svizzero che rientrano nel campo di applicazione dell’OCoL. Per garantire l’esecuzione della disposizione, una prova relativamente semplice come quella prevista deve essere richiesta a tutti gli importatori, piccole e medie imprese (PMI) incluse, al momento dell’importazione.

Per gli esportatori, la semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza non comporta alcun cambiamento. Quando esportano verso l’UE, devono continuare a soddisfare i requisiti dell’EUTR e, a partire dal 2027, dell’EUDR. Al contrario, i riesportatori beneficiano, in caso di importazione, della dovuta diligenza semplificata; in caso di esportazione devono invece continuare a soddisfare i requisiti dell’UE. Nel complesso, ciò non comporta quindi alcuno sgravio immediato per i riesportatori verso l’UE, poiché devono continuare a essere in grado di presentare all’UE tutte le prove richieste.

Obbligo di verifica 2 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI

L’avamprogetto comporta un allentamento degli obblighi di dovuta diligenza per le importazioni di legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato nell’UE. Sono fatti salvi gli attuali requisiti del regolamento EUTR (e, a partire dal 2027, EUDR) nell’UE per le importazioni provenienti dalla Svizzera.

Obbligo di verifica 3 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrI

L’UFAM effettua ad oggi controlli a campione, basati sul rischio, con cui verifica il rispetto degli obblighi di dovuta diligenza in materia di importazione. Le verifiche avvengono in formato digitale tramite il portale eGov. La prova semplificata del rispetto delle disposizioni giuridiche dell’UE al momento della prima messa in commercio, da

7 Legge federale del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI; RS 930.31)