Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/42: Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE) · 9 pagine

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trascurabile. Quanto alla merce importata prima che venissero a conoscenza di questi indizi, gli operatori possono però continuare a disporne liberamente.

Art. 8

Nella presente disposizione è aggiunto solamente un riferimento all’articolo 7a, cosicché sia chiaro che le informazioni e i documenti devono essere conservati per un periodo di cinque anni anche nei casi contemplati da tale articolo.

Art. 16 cpv. 1

La presente disposizione è integrata cosicché sia chiaro che, anche nei casi contemplati dall’articolo 7a, l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) può aiutare l’UFAM a controllare che vengano rispettati gli obblighi di dovuta diligenza.

5 Ripercussioni

La presente modifica mira a ridurre l’onere amministrativo per gli importatori svizzeri senza compromettere in modo significativo gli obiettivi ambientali prefissati.

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La presente modifica non ha ripercussioni per la Confederazione. Le risorse umane già disponibili erano state destinate fin da principio all’esecuzione di controlli a campione, basati sul rischio, di legno e prodotti da esso derivati provenienti da Stati terzi (non membri dell’UE); nell’UE, grazie ai regolamenti pertinenti (EUTR e, a partire dal 2027, EUDR), esistono invece già strutture volte a contrastare il disboscamento e il commercio di legno illegali.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La presente modifica non ha ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Come illustrato nella valutazione economica dell’OCoL (Volkswirtschaftliche Beurteilung [VOBU] der Holzhandelsverordnung [HHV], disponibile in tedesco), la maggior parte delle imprese attive nel campo di applicazione dell’OCoL importa esclusivamente dall’UE. La quota di imprese che importa anche o esclusivamente da Stati terzi è molto contenuta. Semplificando l’obbligo di dovuta diligenza nel caso di importazioni dall’UE, è quindi possibile sgravare moltissime imprese, venendo meno, nella maggior parte dei casi, l’onere legato all’applicazione del sistema di dovuta diligenza nella sua totalità, che prevede, tra le altre cose, l’ottenimento dei documenti pertinenti dagli operatori nell’UE.