Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/42: Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE) · 9 pagine
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fornire in base alla nuova normativa, continuerà a essere richiesta tramite questi canali digitali consolidati.
Obbligo di verifica 4 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LSgrI
La semplificazione proposta degli obblighi di dovuta diligenza per le importazioni dall’UE rappresenta uno sgravio notevole, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d, per gli importatori di legno interessati.
Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI
L’avamprogetto comporta un allentamento significativo degli obblighi di dovuta diligenza per gli importatori di legno e prodotti da esso derivati provenienti dall’UE. In futuro, gli importatori saranno tenuti esclusivamente a richiedere una conferma scritta del pieno rispetto, da parte dei fornitori, di tutte le prescrizioni dell’UE al momento della prima messa in commercio. Ciò comporta una riduzione dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI.
Se gli importatori dovessero trasferire ai propri clienti i costi della regolamentazione così risparmiati, ciò potrebbe comportare un calo dei prezzi del legno e dei prodotti da esso derivati provenienti dall’UE. Non è tuttavia possibile quantificare le ripercussioni di queste possibili riduzioni di prezzo sul mercato svizzero del legno e sulle imprese svizzere del settore. Mancano infatti i dati relativi alle strutture dettagliate del mercato lungo la catena di creazione del valore, al grado di trasferimento dei costi nonché all’elasticità del prezzo e all’elasticità incrociata della domanda al prezzo. Non sono tuttavia attese, per via della semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza, distorsioni della concorrenza rilevanti a scapito delle imprese svizzere del settore del legno.
Per gli esportatori e le esportazioni di legno – decisamente meno numerosi (cfr. Ecoplan, 2020) –, la semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza in Svizzera non comporta alcun cambiamento. Per le esportazioni continuano ad applicarsi, come in passato, i severi requisiti dell’UE. Per gli esportatori non sono quindi attesi costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI.
I riesportatori beneficiano sì della semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza al momento dell’importazione, ma devono continuare a soddisfare tutte le prescrizioni dell’UE in materia di esportazione. Nel complesso, la loro situazione non cambia, poiché sono comunque tenuti a fornire tutte le prove previste nel quadro dell’EUTR (e in futuro dell’EUDR).
5.4 Ripercussioni sull’ambiente
Il disboscamento e il commercio di legno illegali rappresentano una minaccia per le foreste e contribuiscono così alla perdita di biodiversità a livello globale e ai
cambiamenti climatici. Fintantoché all’interno dell’UE gli operatori esercitano la dovuta diligenza e le autorità competenti nei rispettivi Stati membri dell’UE applicano
adeguatamente il diritto europeo, il rischio che il legno illegale entri nel mercato