Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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necessaria pianificazione previdenziale degli assicurati in vista del pensionamento, mo dificare le aliquote a più riprese e in senso opposto risulterebbe problematico. Inoltre, sono previste ulteriori misure per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa oltre i 65 anni, come richiesto anche dalla mozione 25.3424 Rendere più attrattivo nell’AVS il proseguimento volontario dell’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età di pen sionamento ordinaria, depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sa nità del Consiglio degli Stati (CSSS-S). Per questo motivo, il Consiglio federale rinuncia a un adeguamento delle aliquote di riduzione e di aumento prima della presente ri forma.
Per rendere meno attrattiva l’anticipazione e promuovere il differimento della riscos sione della rendita, occorre abbandonare i principi attuariali nella determinazione delle aliquote in questione, per basarsi piuttosto su principi atti a incentivare il differimento della riscossione. La summenzionata mozione 25.3424 chiede anche che la situazione delle persone con una lunga carriera professionale o un lavoro pesante venga presa in considerazione nella determinazione delle aliquote di riduzione. Non essendo possibile adottare una misura specificamente destinata a questo gruppo di persone, sono previ ste aliquote di riduzione più favorevoli per le persone con redditi modesti. Una soluzione più vantaggiosa per queste persone terrebbe conto dei tassi di mortalità più elevati e della gravosità del lavoro, che di regola sono correlati al livello di reddito, il che permet terebbe di proporre una soluzione mirata per queste persone.
Riscossione della rendita AVS prima del raggiungimento dell’età di riferimento
Con la presente riforma si propone di configurare le aliquote di riduzione in caso di anticipazione della rendita in funzione del reddito, prevedendo aliquote più favorevoli per le persone con redditi modesti. La definizione delle categorie di reddito si base rebbe sul reddito annuo medio determinante utilizzato per il calcolo della rendita, e sarebbe espressa quale multiplo della rendita minima. Sarebbe prevista un’eccezione nel caso delle persone sposate che conseguono redditi molto modesti: se il reddito medio del coniuge ammontasse almeno al doppio di quello della persona assicurata, invece delle aliquote di riduzione della categoria più bassa si applicherebbero quelle della categoria media (p. es. reddito della persona assicurata: fr. 40 000, reddito del coniuge: fr. 80 000). Poiché l’importo del reddito proveniente dall’attività lucrativa è spesso correlato all’esercizio di un lavoro gravoso o pesante, questa misura permette rebbe di tenere conto anche dell’accresciuto rischio di mortalità di queste persone. Ana logamente a quanto previsto per le misure compensative attualmente applicate alle donne interessate dal progressivo aumento dell’ età di riferimento (art. 34bise 40c LAVS), sono previste tre categorie di reddito: basso (fino a fr. 60 480 [importo per il 2026]), medio (fr. 60 481–75 600 [importi per il 2026]) ed elevato (da fr. 75 601 [importo per il 2026]).
Per la categoria basso varrebbero condizioni più vantaggiose rispetto alle aliquote at tuariali. Per la categoria medio le aliquote di riduzione si baserebbero su quelle attuali e per la categoria elevato sarebbero previste aliquote superiori a quelle attuariali appli cate attualmente. In questo modo si creerebbe un incentivo alla riscossione differita della rendita, tenendo conto al contempo della situazione delle persone con redditi mo desti. Le aliquote di riduzione proposte sono illustrate nella tabella qui sotto.