Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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solo con la Svizzera ma anche con questa assicurazione. Inoltre, va garantita la parità di trattamento tra le diverse categorie di persone. Le attuali possibilità di adesione all’assicurazione verrebbero quindi trasformate in possibilità di continuazione dell’assi curazione. Sarebbe mantenuto soltanto un tipo particolare di adesione, fondato sul di ritto internazionale (accordo di sede con organizzazioni internazionali, compresi scambi di lettere). La nuova regolamentazione concernerebbe le persone domiciliate in Sviz zera che non sono più assicurate all’AVS poiché esercitano un’attività lucrativa all’estero e le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il coniuge assicurato esercitante un’attività lucrativa (vigente art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS).
Attualmente il periodo di assicurazione precedente richiesto per poter continuare l’as sicurazione durante l’esercizio di un’attività lucrativa all’estero per conto di un datore di lavoro svizzero (vigente art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS in combinato disposto con l’art. 5 OAVS) è di cinque anni. In questo periodo l’assicurazione (obbligatoria o facoltativa) non deve presentare lacune. Con il presente progetto si propone di ridurre questo lasso di tempo da cinque a tre anni. Per i datori di lavoro aventi sede in Svizzera questo comporterebbe la possibilità di inviare lavoratori all’estero già dopo tre anni di assicu razione precedente nell’AVS, senza che ne risulti l’uscita dall’assicurazione. La stessa riduzione si applicherebbe alla continuazione dell’assicurazione da parte degli studenti che durante gli studi trasferiscono il domicilio all’estero (vigente art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS in combinato disposto con l’art. 5g OAVS).
Figli nell’assicurazione facoltativa: poiché l’assicurazione facoltativa (art. 2 LAVS) pre suppone un periodo di assicurazione precedente di cinque anni, attualmente ai figli che al momento del trasferimento all’estero non hanno ancora compiuto cinque anni e a quelli nati all’estero è preclusa l’adesione all’assicurazione facoltativa. Con il presente progetto di riforma s’intende garantire la parità di trattamento tra tutti i figli. Già secondo il diritto vigente, i figli che accompagnano all’estero un genitore assicurato hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione anche all’estero fino al compimento del 20° anno di età (art. 9 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 195950 sull’assicurazione per l’invali dità). Di conseguenza, fino al momento a partire dal quale sono personalmente soggetti all’obbligo contributivo (in caso di esercizio di un’attività lucrativa dall’anno del compi mento dei 18 anni, altrimenti dall’anno successivo al compimento dei 20 anni), per loro non è necessaria l’adesione all’assicurazione facoltativa, dato che questa non farebbe nascere ulteriori diritti secondo la LAVS o la LAI. La nuova regolamentazione si appli cherebbe dunque soltanto a partire dall’inizio dell’obbligo contributivo. Essa consenti rebbe ai figli interessati di dichiarare l’adesione individuale all’assicurazione facoltativa facendosi computare il periodo di assicurazione precedente del genitore che accom pagnano all’estero.
Ripercussioni finanziarie
Le ripercussioni finanziarie delle modifiche proposte non possono essere quantificate, poiché non si sa quante persone si avvarrebbero delle nuove possibilità assicurative e delle regolamentazioni previste dalle disposizioni transitorie.
50 RS 831.20