Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine
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Adeguamento dell’obbligo assicurativo per i cittadini svizzeri al servizio della Confede razione o di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione: attualmente queste persone sono obbligatoriamente assicurate in Svizzera benché esercitino un’attività lucrativa all’estero. Questa regolamentazione particolare comporta disparità di trattamento, poiché privilegia determinati datori di la voro e discrimina i dipendenti stranieri, che non rientrano tra le persone summenzio nate. Si propone dunque di abolire completamente questa regolamentazione per le organizzazioni di assistenza. I loro dipendenti sarebbero così equiparati a quelli degli altri datori di lavoro svizzeri che operano all’estero. Per quanto concerne le persone che lavorano all’estero per la Confederazione, l’obbligo assicurativo verrebbe limitato alle persone che fruiscono di privilegi e immunità. Si tratta infatti delle sole persone che, secondo il diritto internazionale, sono esonerate dall’obbligo assicurativo nel luogo di lavoro per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante (Svizzera) nello Stato accreditatario. Parallelamente, il campo d’applicazione personale andrebbe però esteso ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS. Ciò permetterebbe di tenere conto non solo del principio della parità di trattamento, che è sancito nell’ALC e nella Convenzione AELS, nonché nel regolamento (CE) n. 883/200449, e va rispettato nei confronti di questi Stati, ma anche del crescente ricorso a specialisti provenienti da essi. Al contempo, anche i familiari che accompagnano le persone summenzionate verrebbero assoggettate all’obbligo assicurativo, poiché nello Stato accreditatario non beneficiano di alcuna copertura assicurativa. Per i motivi esposti sopra, questa esten sione del campo d’applicazione personale ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS dovrebbe valere anche per le persone che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione internazionale con la quale è stato concluso un accordo di sede e che è considerata come datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (attual mente adempie questi criteri soltanto il Comitato internazionale della Croce Rossa). Le persone che secondo il nuovo diritto non sarebbero più assicurate obbligatoriamente avrebbero, a determinate condizioni, la possibilità di continuare l’assicurazione a titolo facoltativo.
Nuova regolamentazione della continuazione dell’assicurazione: attualmente la LAVS contempla due ulteriori possibilità di assicurarsi obbligatoriamente all’AVS: la continua zione dell’assicurazione (per le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro svizzero e per gli studenti senza attività lucrativa residenti all’estero) e l’adesione all’as sicurazione (per le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il co niuge assicurato esercitante un’attività lucrativa e per le persone domiciliate in Svizzera che in virtù di una convenzione di sicurezza sociale non sono assicurate nel nostro Paese). Per la continuazione dell’assicurazione è richiesto un periodo ininterrotto di assicurazione precedente di cinque anni, mentre per l’adesione all’assicurazione non è prevista tale condizione e basta un certo legame con la Svizzera (domicilio o coniuge assicurato obbligatoriamente in Svizzera). Il presente progetto di riforma offre l’occa sione di risolvere questa differenza già oggi piuttosto discutibile. Si propone quindi di consentire l’assoggettamento all’AVS soltanto alle persone che hanno un legame non
49Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS)