Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/45: Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030) · 163 pagine

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indipendente o senza attività lucrativa e a quanto ammonta il reddito annuo da attività lucrativa su cui essa e, se del caso, il suo datore di lavoro pagano i contributi. Dati quali ad esempio il grado di occupazione o la professione esercitata non vengono rilevati. Per questo motivo, tali fattori non possono essere presi in considerazione nell’attuale sistema dell’AVS per la flessibilizzazione dell’età di riferimento. Di conseguenza, è ne cessario che i dati in questione vengano rilevati in modo sistematico e per l’intera durata della carriera degli assicurati. A tal fine occorre una base legale nella LAVS che obblighi i datori di lavoro a dichiarare questi dati agli organi esecutivi. L’obiettivo non è di rac cogliere informazioni che ci si potrebbe facilmente procurare anche a posteriori presso gli assicurati, ma di limitarsi ai dati professionali strettamente necessari all’elaborazione di modelli per la flessibilizzazione dell’età di riferimento da applicare successivamente a tutti gli assicurati. Il presente progetto prevede di acquisire sistematicamente i se guenti dati individuali:

- grado di occupazione (senza ore supplementari);

- professione esercitata (secondo il contratto di lavoro o la descrizione del posto).

Questi due dati individuali fondamentali sarebbero quindi registrati nel sistema dell’AVS. Ulteriori dati, quali il livello di formazione o le interruzioni di carriera legate a un’incapacità al lavoro, potrebbero essere forniti dagli assicurati stessi al momento della richiesta di prestazioni, ragion per cui il progetto non prevede una loro raccolta sistematica. Le esperienze fatte all’estero mostrano che le informazioni individuali sull’attività lavorativa degli assicurati necessarie per i modelli descritti sopra dovrebbero essere rilevate, nella misura del possibile, già nel corso della vita attiva. Nell’ambito dei controlli dei datori di lavoro, si potrebbe valutare la qualità dei dati e apportare per tempo i correttivi necessari. Un’acquisizione tardiva dei dati, al momento della richiesta della rendita, sarebbe molto onerosa e comporterebbe difficoltà probatorie e incertezza giuridica. I datori di lavoro dovrebbero pertanto essere obbligati, nell’ambito delle noti fiche annue dei salari, a dichiarare alle casse di compensazione anche il grado di oc cupazione e la professione dei loro dipendenti, affinché questi dati possano essere registrati nei conti individuali degli assicurati.

Per poter introdurre a tempo debito modelli alternativi per una flessibilizzazione dell’età di riferimento, occorre creare adesso, con la presente riforma, la necessaria base le gale. I dati individuali attualmente disponibili, insufficienti, non permettono infatti di va lutare in modo attendibile potenziali modelli. Sulla base dei nuovi dati che si propone di raccogliere si dovrà poi valutare, in vista di una prossima riforma, quali modelli alter nativi permetterebbero di flessibilizzare ulteriormente l’età di riferimento per quali gruppi della popolazione.

Modelli alternativi per la flessibilizzazione dell’età di riferimento

L’AVS è un’assicurazione di base che copre l’intera popolazione e garantisce una ren dita minima a prescindere dall’esercizio di un’attività lucrativa. L’AI è strutturata, per quanto riguarda le rendite, in modo analogo all’AVS. L’obbligo contributivo inizia, per le persone attive, all’età di 18 anni e prosegue fintantoché viene esercitata un’attività lucrativa; per le persone senza attività lucrativa, esso termina con il raggiungimento